Nuove assunzioni e licenziamento per GMO

23 Febbraio 2017

Se a seguito di un licenziamento per GMO, il datore procede a nuove assunzioni, il recesso è sempre illegittimo? Se si sostituisce con un lavoratore con maggior rendimento?

Se a seguito di un licenziamento per GMO, il datore procede a nuove assunzioni, il recesso è sempre illegittimo? Se si sostituisce con un lavoratore con maggior rendimento?

Nei casi di licenziamento per GMO, grava in capo al datore l'onere di provare l'impossibilità di un reimpiego del dipendente all'interno dell'organizzazione aziendale, tenuto conto della professionalità acquisita, potendosi anche pattuire una adibizione a mansioni inferiori.

Nel caso in cui si proceda a nuove assunzioni, a seguito del recesso datoriale, dovrà essere dimostrato che le qualifiche e le mansioni dei nuovi assunti non siano qualificabili come equivalenti a quelle del dipendente licenziato.

Si ricordi, inoltre, quanto disposto all'art. 15, D.Lgs. n. 264/1949, il quale prevede un diritto di precedenza per i lavoratori in caso di licenziamento economico, per un tempo pari a sei mesi, nella medesima azienda.

Circa il rendimento, invece, si tenga presente che esso è da ricondurre alla fattispecie del licenziamento per motivo soggettivo. In merito: Cass. n. 1157/2014 e n. 18416/2013.

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