TFR in busta paga: in G.U. il Decreto attuativo

La Redazione
20 Marzo 2015

Approdato ieri nella Gazzetta Ufficiale n. 65/2015 il D.P.C.M. n. 29/2015 recante il Regolamento che disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018.

Dal 3 aprile 2015 entra in vigore la disciplina che consente l'erogazione della quota mensile del TFR in busta paga (QU.I.R.): a partire da tale data i dipendenti potranno richiederla e ottenerla dal mese successivo.

Così stabilisce l'atteso Decreto del Presidente del Consiglio n. 29 del 20 febbraio 2015, finalmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri, la n. 65, con cui viene data attuazione alla novità contenuta nella Legge di Stabilità 2015 (art. 1 co. 26-34).

Soggetti interessati ed esclusi

Possono accedere alla liquidazione della quota mensile tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, con contratto da almeno sei mesi. Restano, invece, esclusi:

  • i domestici;
  • gli agricoli;
  • i dipendenti per cui la legge o il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l'accantonamento del TFR presso soggetti terzi;
  • i dipendenti da datori sottoposti a procedure concorsuali o che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano di risanamento attestato;
  • i dipendenti da datori per i quali siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga (solo per quelli in forza all'unità produttiva interessata);
  • i dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti.

Possono esercitare l'opzione anche coloro che, iscritti alle forme pensionistiche complementari, conferiscono a queste il TFR maturando, senza dover interrompere la partecipazione al fondo pensione.

Come esercitare l'opzione

Per accedere occorrerà compilare l'apposita istanza, il cui modulo è allegato al D.P.C.M., e consegnarla al datore. L'opzione, così esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018, mentre già dal mese successivo verrà liquidata mensilmente la QU.I.R. (i primi la riceveranno a maggio), ad eccezione dei lavoratori di datori con meno di 50 dipendenti, che accedono al finanziamento assistito da garanzia (per reperire le necessarie risorse finanziarie), che dovranno attendere il decorso di tre mesi dalla presentazione (fino ad agosto).

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