Nessuna indennità di maternità per i coadiuvanti familiari

La Redazione
20 Aprile 2015

Il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 10/2015, chiarisce che non è possibile estendere alla categoria delle lavoratrici familiari coadiuvanti dell'imprenditore il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, con specifico riferimento all'erogazione dell'indennità di maternità.

A seguito dell'istanza avanzata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito alla possibilità di estendere il principio di automaticità delle prestazioni anche alla categoria delle lavoratrici familiari coadiuvanti dell'imprenditore, con specifico riferimento all'erogazione dell'indennità di maternità, il Ministero del Lavoro ha diffuso, lo scorso 27 aprile, l'Interpello n. 10/2015.

In particolare, la Direzione generale per l'Attività Ispettiva, muovendo dalla lettura dell'art. 2116 c.c. che sancisce il cd. principio di automaticità delle prestazioni previdenziali al fine di garantire il diritto del lavoratore all'integrità contributiva e ricordando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui tale principio troverebbe applicazione esclusivamente in favore dei lavoratori subordinati, chiarisce: “in risposta al quesito avanzato, si ritiene che, parimenti, il principio in esame non possa trovare applicazione nei confronti dei coadiuvanti familiari che partecipano in modo prevalente e continuativo all'attività di impresa e che non abbiamo instaurato con l'imprenditore un rapporto di lavoro subordinato”.

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