Licenziamento e crisi aziendale: onere della prova

La Redazione
20 Aprile 2015

Non ricorrono gli estremi dell'applicazione del comma 4 dell'art. 18, n. 300/1970 e quindi non può ritenersi la manifesta infondatezza del fatto posto a fondamento del licenziamento, qualora il datore di lavoro dimostri la propria situazione di crisi aziendale.

Non ricorrono gli estremi dell'applicazione del comma 4 dell'art. 18, n. 300/1970 e quindi non può ritenersi la manifesta infondatezza del fatto posto a fondamento del licenziamento, qualora il datore di lavoro dimostri la propria situazione di crisi aziendale, ma nel caso vi sia assenza di prova del fatto medesimo (inteso come soppressione del posto di lavoro del lavoratore), si ravvisano gli estremi delle “altre ipotesi” previste dal comma 7 dello stesso articolo.

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