Il sequestro oltre il quinto della pensione non è consentito

La Redazione
20 Aprile 2016

Non è possibile procedere con il sequestro per equivalente su trattamenti retributivi, pensionistici ed assistenziali oltre al quinto del loro importo al netto delle ritenute. Lo ha ricordato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15099/2016.

Non è possibile procedere con il sequestro per equivalente su trattamenti retributivi, pensionistici ed assistenziali oltre al quinto del loro importo al netto delle ritenute. La Cassazione ha ribadito questo principio con la sentenza del 12 aprile 2016, n. 15099.

I Giudici hanno ricordato quanto affermato dall'art. 1, D.P.R. n. 180/1950, laddove si stabilisce che “Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti […] gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, o anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica”.

La diatriba verteva sul decreto di sequestro preventivo per equivalente disposto dal Gip in merito ad un'ingente somma di beni nella disponibilità dell'indagato per un reato di omesso versamento di IVA. Il sequestro per equivalente coinvolgeva anche il libretto postale acceso al fine di riscuotere la pensione dall'INPS. Eccepiva l'indagato che il sequestro sarebbe stato legittimo nella sola misura di un quinto del relativo importo, in riferimento proprio a quanto affermato dal D.P.R. 180/1950.

I Giudici della Cassazione hanno convenuto con la tesi del contribuente: la sentenza del Tribunale del riesame era non corretta, in quanto era stato evidenziato come ciò che rilevasse fosse la sola corrispondenza tra quanto sequestrato e quanto evaso. Il sequestro “per intero” su somme di denaro provenienti da trattamenti pensionistici oltre il limite di legge del quinto, però, non è consentito: “il divieto di sequestro e pignoramento di trattamenti retributivi, pensionasti ed assistenziali in misura eccedente un quinto del loro importo al netto delle ritenute, costituisce regola generale dell'ordinamento processuale, stante la riconducibilità dei predetti trattamenti (nella misura di 4/5 del loro importo netto) all'area dei diritti inalienabili della persona tutelati dall'art. 2 Cost.”.

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