Impianti tecnici produttivi e gestione dell’amianto

La Redazione
20 Maggio 2016

Con Interpello n. 10/2016, il Ministero del Lavoro chiarisce l'ambito di applicazione della normativa in tema di gestione dell'amianto negli edifici, con particolare riferimento agli “impianti tecnici in opera all'interno ed all'esterno dell'edificio”.

Su istanza di Confindustria, il Ministero del Lavoro chiarisce l'ambito di applicazione della normativa in tema di gestione dell'amianto negli edifici, con particolare riferimento agli “impianti tecnici in opera all'interno ed all'esterno dell'edificio” di cui al D.M. 6 settembre 1994. Si chiedeva, infatti, se rientrassero in tale definizione gli impianti tecnici produttivi, strettamente correlati all'attività imprenditoriale e funzionali al ciclo di produzione delle attività ivi esercitate.

L'Interpello n. 10/2016 precisa che la normativa in materia, ed il riferimento stesso agli “impianti tecnici in opera all'interno che all'esterno”, è diretta ai soli edifici ed è da intendersi riservata ai soli impianti posti a servizio dell'edificio (ad es. impianti termici, idrici, elettrici).

Pertanto si ritiene che eventuali materiali contenenti amianto debbano essere gestiti:

  • mediante l'applicazione delle disposizioni del D.M. 6 settembre 1994 da parte del proprietario/conduttore e del D.Lgs. n. 81/2008 da parte del datore di lavoro che opera nell'immobile, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti funzionali all'immobile;
  • attraverso le previsioni normative del D.Lgs. n. 81/2008 a cura del datore di lavoro, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti produttivi strettamente correlati all'attività imprenditoriale e per questo non funzionali all'esercizio dell'immobile.

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