Revoca sospensione attività imprenditoriale: modalità operative
20 Maggio 2016
Il Ministero del Lavoro illustra, con Nota n. 10084/2016, le modalità operative in caso di inottemperanza al pagamento dell'importo residuo della somma richiesta ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'art. 14, co. 5 bis, D.Lgs. n. 81/2008.
La disposizione citata, introdotta dal D.Lgs. n. 151/2015, prevede infatti che ai fini della revoca della sospensione è necessario il pagamento di una somma aggiuntiva ammissibile, per tali fini e su richiesta di parte, nella misura del 25% del totale. L'importo residuo, maggiorato del 5%, deve essere corrisposto entro i successivi 6 mesi. Dal giorno successivo a tale scadenza, decorrono sulla somma dovuta gli interessi al saggio legale.
Ai fini della successiva iscrizione a ruolo, i codici attualmente in uso per la maxisanzione non possono essere utilizzati per le somme di cui all'art. 14, co. 4, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008. Informa pertanto il Ministero che nei prossimi giorni Equitalia procederà al rilascio di nuovi codici ruolo per l'iscrizione delle somme dovute, effettuata con minute di ruolo predisposte ed inviate separatamente rispetto a quelle compilate per la riscossione delle sanzioni amministrative, al fine di consentire il calcolo automatico degli interessi legali a decorrere dalla scadenza semestrale. |