Assistenza disabile e trasferimento per chiusura azienda
22 Giugno 2017
Un lavoratore, che assiste un familiare disabile, può essere trasferito senza il suo consenso, se il datore sostiene che il cambiamento è necessario per ragioni aziendali?
In forza di quanto disposto all'art. 2103 c.c., il trasferimento del dipendente deve, in ogni caso, essere fondato su comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Relativamente al caso particolare di mutamento del luogo di lavoro per un dipendente il quale assista un familiare disabile, si dovrà fare riferimento all'art. 33, co. 5, L. n. 104/1992, richiedendosi il consenso dello stesso. Tale condizione è stata applicata anche per le ipotesi di assistenza per disabilità non grave, in ragione di una interpretazione costituzionalmente orientata del testo legislativo, finalizzando il consenso all'esigenza di tutela dell'assistito. Si deve però precisare che, qualora il datore dia prova incontrovertibile dell'impossibilità di mantenere il dipendente presso la sede originaria, ad esempio per soppressione della stessa, il trasferimento risulta essere conseguenza di una necessità organizzativo-aziendale non superabile. Unica soluzione alternativa si individuerebbe nel licenziamento, avendo il datore adempiuto all'obbligo di repechage con la ricollocazione presso diversa sede. In merito: Cass. n. 12729/2017 e n. 5900/2016. |