Scarso rendimento e licenziamento per giustificato motivo

La Redazione
20 Luglio 2015

La Cassazione, con sentenza n. 14310 depositata il 9 luglio 2015, afferma che la scarsa produttività del lavoratore può giustificare il licenziamento per cd. scarso rendimento quale ipotesi di recesso del datore per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore.

La Cassazione, con sentenza n. 14310 depositata il 9 luglio 2015, afferma che, ove “siano individuabili dei parametri per accertare che la prestazione sia eseguita con la diligenza e professionalità medie, proprie delle mansioni affidate al lavoratore, il discostamento dai detti parametri può costituire segno o indice di non esatta esecuzione della prestazione”, da valutarsi complessivamente per un'apprezzabile periodo di tempo.

In tal caso, la scarsa produttività del lavoratore, sia in assoluto che comparata a quella dei colleghi, può giustificare il licenziamento per cd. scarso rendimento quale “ipotesi di recesso del datore per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore”.

In materia, è interessante citare due diversi orientamenti giurisprudenziali formatisi sulle ragioni giustificative del licenziamento intimato per scarso rendimento.

Da un lato, si ritiene che la fattispecie possa integrare un motivo oggettivo di recesso:

  • Trib. Milano, 16 gennaio 2015 (v. Eccessiva morbilità: licenziamento legittimo);
  • Cass. 4 settembre 2014, n. 18679;
  • Cass. 22 novembre 1996, n. 10286.

In senso difforme l'orientamento maggioritario, che riconduce la scarsa produttività all'ipotesi del giustificato motivo soggettivo:

  • Cass. 22 febbraio 2006, n. 3876, NGL, 2006, 4;
  • Cass. 9 settembre 2003, n. 13194, R.IT.D.L., II, 368, nt. Nannipieri;
  • Cass. 19 agosto 2001, n. 11001, R.IT.D.L., II, p. 346, nt. Bartalotta.

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