Scarso rendimento e licenziamento per giustificato motivo
20 Luglio 2015
La Cassazione, con sentenza n. 14310 depositata il 9 luglio 2015, afferma che, ove “siano individuabili dei parametri per accertare che la prestazione sia eseguita con la diligenza e professionalità medie, proprie delle mansioni affidate al lavoratore, il discostamento dai detti parametri può costituire segno o indice di non esatta esecuzione della prestazione”, da valutarsi complessivamente per un'apprezzabile periodo di tempo. In tal caso, la scarsa produttività del lavoratore, sia in assoluto che comparata a quella dei colleghi, può giustificare il licenziamento per cd. scarso rendimento quale “ipotesi di recesso del datore per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore”.
In materia, è interessante citare due diversi orientamenti giurisprudenziali formatisi sulle ragioni giustificative del licenziamento intimato per scarso rendimento.
Da un lato, si ritiene che la fattispecie possa integrare un motivo oggettivo di recesso:
In senso difforme l'orientamento maggioritario, che riconduce la scarsa produttività all'ipotesi del giustificato motivo soggettivo:
|