Licenziato durante l'apprendistato
20 Ottobre 2016
Licenziato durante l'apprendistato, se esso è nullo, il rapporto continua? In materia di apprendistato, il legislatore ha fissato due diverse discipline per il licenziamento: nel corso del periodo lavoro-formazione, dovrà essere rispettata quella stabilita, in via generale, per il lavoratore subordinato, mentre alla cessazione del suddetto, potrà applicarsi l'art. 2118 c.c., dunque licenziamento con preavviso e senza necessità della motivazione. Nell'ipotesi in cui la volontà datoriale di recedere non sia stata manifestata alla fine del tempo previsto per l'apprendistato, viene a costituirsi un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Al difetto di recesso, nei termini stabiliti, si equipara il licenziamento dichiarato nullo. Ciò detto, il lavoratore risulterà essere assunto, terminata la fase di formazione, non potendosi ulteriormente applicare la regola del recesso "ad nutum", ex art. 42 c. 4 D.lgs. 81/2015. In merito: C. di Cassazione sent. n. 5051/2016. |