Tutela delle garanzie sindacali e previsioni da CCNL

La Redazione
20 Ottobre 2016

L'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 contempla uno strumento di tutela privilegiato di reazione alla lesione della libertà e dell'attività sindacale, nonché del diritto di sciopero: il concetto di libertà ed attività sindacale si definisce, in positivo, riconducendo a tale ambito tutte le attribuzioni di cui il sindacato è titolare ai fini della tutela di interessi collettivi; in negativo, collocando fuori del suo ambito, la sfera degli interessi morali e patrimoniali ...

L'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 contempla uno strumento di tutela privilegiato di reazione alla lesione della libertà e dell'attività sindacale, nonché del diritto di sciopero: il concetto di libertà ed attività sindacale si definisce, in positivo, riconducendo a tale ambito tutte le attribuzioni di cui il sindacato è titolare ai fini della tutela di interessi collettivi; in negativo, collocando fuori del suo ambito, la sfera degli interessi morali e patrimoniali dei singoli lavoratori. In particolare, il concreto contenuto del diritto di attività sindacale, almeno nella parte in cui la stessa può comprimere il potere organizzativo e direttivo dell'imprenditore, è desumibile rinviando alle disposizioni di cui al titolo terzo dello Statuto dei Lavoratori - che garantiscono i diritti alla informazione, alla concertazione ed al proselitismo, da esercitarsi sempre assicurandosi il normale svolgimento della attività aziendale - salve più ampie previsioni eventualmente contenute nei contratti collettivi. (Nella specie, non condividendo l'assunto secondo cui un sindacato, anche se non firmatario di contratto, se è rappresentativo su scala nazionale ha diritto alle informative sindacali, il Tribunale ha altresì chiarito che il CCNL non esclude la possibilità che le relazioni con un sindacato possano svilupparsi al di là di quanto da esso stabilito, ma ciò, se avviene, non può che dipendere da una scelta della controparte pubblica).

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