Termine decadenziale di impugnazione per i contratti antecedenti al 24 novembre 2010
24 Novembre 2014
Il Legislatore Italiano, con la Legge n. 183 del 4 novembre 2010, comunemente denominata “Collegato Lavoro”, ha introdotto nel nostro ordinamento giuslavoristico un rigido e generale regime di decadenze, mutuandolo da quello già previsto per l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, disciplinato dall'art. 6 della L. n. 604/1966. L'art. 32 della L. n. 183/2010, infatti, ha esteso l'obbligo, in capo al lavoratore, di promuovere l'impugnazione stragiudiziale del recesso, entro un termine di 60 giorni (ampliato dalla L. n. 92/2012 a 120 giorni per l'impugnazione dei soli contratti a tempo determinato) anche per tutte le fattispecie contrattuali c.d. “flessibili”.
In particolare, il comma 4 dell'art. 32 della L. n. 183/2010 ha espressamente previsto che le disposizioni in tema di decadenza fossero applicate anche: “…a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine; b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge; c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento; d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine. …” Con la disposizione citata, il Legislatore non lasciava adito a dubbi sull'avvenuta estensione dell'ambito di applicazione del regime decadenziale per quanto riguardava le fattispecie contrattuali del contratto a tempo determinato e di tutti i contratti “flessibili” conclusi successivamente all'entrata in vigore del “Collegato Lavoro”, ossia il 24 novembre 2010, ma anche dei contratti a termine conclusi prima di tale data. Perplessità rimanevano sull'applicabilità o meno del regime decadenziale, introdotto dalla L. n. 183/2010, ai contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, conclusisi prima del 24 novembre 2010. Tale lacuna normativa non veniva colmata dai ripetuti interventi operati dal Legislatore nazionale sulla norma in questione, dando origine ad un contrasto giurisprudenziale in seno a diversi Tribunali chiamati a pronunciarsi sulla questione e, in particolare, all'interno della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
In tale sede si sono contrapposte due contrarie tesi giurisprudenziali: la prima fautrice di una interpretazione strettamente letterale dell'art. 32 della L. n. 183/2010, secondo cui l'assenza di una specifica previsione che disciplinasse il regime decadenziale per la fattispecie dei contratti di somministrazione a tempo determinato, conclusi prima della sua entrata in vigore (a differenza di quanto il Legislatore aveva previsto per i contratti a tempo determinato), non poteva che significare che il nuovo regime delle decadenze potesse trovare applicazione solo ed esclusivamente per i contratti di somministrazione a termine stipulati successivamente all'entrata in vigore del “Collegato Lavoro”. Il secondo orientamento giurisprudenziale, il quale sosteneva invece l'applicabilità del regime decadenziale ex art. 32 L. n. 183/2010 anche ai contratti di somministrazione terminati prima del 24.11.2014, si fondava invece su un'interpretazione di ordine sistematico della norma, finalizzata ad una lettura costituzionalmente orientata della stessa.
In particolare, detto orientamento giurisprudenziale evidenziava, in primo luogo, che la lettera d) del quarto comma dell'art. 32 L. n. 183/2010 (“in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”) si pone come una norma di chiusura di un comma che individua espressamente, non tanto le tipologie di contratto di lavoro alle quali deve applicarsi la nuova disciplina delle decadenze, ma una deroga al principio dell'efficacia temporale. La previsione in esame dispone l'applicazione della nuova disciplina ai contratti di lavoro a termine “in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore” della legge, ai contratti di lavoro a termine “già conclusi alla data di entrata in vigore” della legge e, infine, nell'ipotesi di cui alla lettera d), laddove si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto, ossia anche nel caso di contratti di somministrazione a termine. Ulteriore argomento posto a fondamento della tesi a favore dell'applicazione del regime delle decadenze ex art. 32 L. n. 183/2010 consisteva nel fatto che anche alla luce di un'interpretazione della norma coerente con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, non potrebbe sussistere un limite all'impugnazione dei contratti già scaduti, circoscritto ai soli contratti a tempo determinato, in quanto una simile disparità di trattamento risulterebbe irragionevole, tenuto altresì conto che l'art. 22 del D.lgs. n. 276/2003, nel dettare la “disciplina dei rapporti di lavoro” somministrati, statuisce espressamente che “in caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro è soggetto alla disciplina di cui al D.lgs. 6.9.2001, n. 368, per quanto compatibile …”, assimilando di fatto le due tipologie contrattuali. È quindi fuori di dubbio che un'interpretazione dell'art. 32 del “Collegato Lavoro” coerente con il fine ultimo della norma voluto dal Legislatore e dal quale non si può prescindere senza incorrere in una forzatura esegetica, non può distinguere tra contratti a tempo determinato ex D.lgs. n. 368/2001 e contratti di somministrazione di lavoro a termine, essendo entrambe le tipologie contrattuali caratterizzate dalle medesime criticità, legate ad un eventuale impugnazione.
Infine, l'orientamento giurisprudenziale, considerando gli effetti distorsivi che deriverebbero dal ritenere applicabile il regime decadenziale ex art. 32 L. n. 183/2010 ai soli contratti di lavoro a termine c.d. “puri”, giunge alla conclusione che con una tale interpretazione si arriverebbe ad una conseguenza palesemente irragionevole, ossia quella di lasciare al lavoratore somministrato e non al lavoratore assunto ex D.lgs. 368/2001, la possibilità di impugnare contratti, magari anche brevissimi, a distanza di anni, con una disparità di trattamento non giustificabile. Il contrasto giurisprudenziale descritto è stato recentemente risolto dalla Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, che con la pronuncia n. 908 del 7 novembre 2014 ha sancito l'applicabilità del regime decadenziale, introdotto dall'art. 32 del “Collegato Lavoro”, anche nei confronti dei contratti di somministrazione a tempo determinato, conclusisi prima del 24 novembre 2010. La Corte d'Appello di Milano, con un ragionamento scevro da vizi logici, conferma la natura di norma di chiusura della lettera d) dell'art. 32, co. 4, L. n. 183/2010, la quale estende il regime decadenziale anche ai casi non espressamente previsti, tra cui i contratti di somministrazione a tempo determinato ante L. n. 183/2010, oltre alla sostanziale assimilabilità tra la disciplina del contratto di somministrazione a termine e quella del rapporto a tempo determinato, che impedisce di ipotizzare una diversa regolamentazione in tema di decadenze.
Infine la Corte d'Appello, tramite un ragionamento analogico, ha citato alcune pronunce con cui la Suprema Corte, ha ritenuto applicabile ai contratti di somministrazione a termine la disciplina relativa al profilo indennitario introdotto anch'esso dall'art. 32 (comma 5) della L. n. 183/2010, deducendo la portata estensiva della normativa di cui alla L. n. 183/2010. In conclusione, la sentenza della Corte d'Appello di Milano afferma un principio secondo cui il regime decadenziale ex art. 32 L. 183/2010 deve essere applicato a tutti i contratti a termine, compresi quelli di somministrazione a tempo determinato, cessati prima del 24 novembre 2010, non ponendosi alcun problema di diritto intertemporale, relativamente alla applicazione del termine decadenziale di 60 giorni all'impugnazione del contratto di somministrazione a tempo determinato. |