Legittimo il licenziamento se si esce senza timbrare
23 Dicembre 2016
Cass. sez. lav. 14 dicembre 2016, n. 25750
Il caso La Corte d'appello respingeva il gravame proposto dall'INPS avverso la sentenza con cui il Tribunale aveva dichiarato la legittimità del licenziamento irrogato ad un dipendente, rilevando che a questi era stato contestato di aver tratto in inganno il datore di lavoro in ordine all'orario di servizio prestato, essendosi allontanato senza autorizzazione negli intervalli tra la timbrature d'ingresso e quella d'uscita, omettendo di registrare le timbrature intermedie e così fornendo un'attestazione non veritiera sulla sua effettiva presenza nel luogo di lavoro. La Corte escludeva la sussumibilità della condotta addebitata nella fattispecie disciplinare di cui all'art. 2, comma 9, lett. a), CCNL, riproduttiva di quella dell'art. 55-quater, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 165/2001, per la indimostrata sussistenza di modalità fraudolente, non oggetto di specifica indicazione nella contestazione disciplinare, e perché il dipendente si era solo allontanato dall'ufficio senza richiedere la prescritta autorizzazione.
Uscita senza timbratura L'art. 55-quater D.Lgs. n. 165/2001 sanziona con il licenziamento la falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente. Dunque la registrazione effettuata attraverso l'utilizzo del sistema di rilevazione della presenza sul luogo di lavoro è corretta solo se nell'intervallo compreso tra le timbratura in entrata e in uscita il lavoratore è effettivamente presente in ufficio. La fattispecie disciplinare di fonte legale quindi si ritiene realizzata in tutti i casi in cui la timbratura miri a far risultare falsamente che il lavoratore è rimasto in ufficio durante l'intervallo temporale compreso tra le timbrature in entrata e in uscita, ritenendosi idonea ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza sul luogo di lavoro.
Fonte: dirittoegiustizia.it |