Sull’assenza alle visite di controllo durante le fasce di reperibilità

La Redazione
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21 Dicembre 2016

La Cassazione, con sentenza n. 24681/2016, conferma la legittimità del licenziamento irrogato al dipendente in malattia per la reiterata assenza, nelle fasce di reperibilità, alle visite di controllo domiciliare e coglie l'occasione per riaffermare i contenuti di tale obbligo.

L'art. 43, co. 9, CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A. prevede esplicitamente che il constatato mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi indicati al precedente comma 8 (e cioè l'obbligo del lavoratore in malattia di trovarsi fin dal primo giorno di assenza dal lavoro nel domicilio comunicato al datore "in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19" nonché l'obbligo di dare "preventiva comunicazione alla Società" nel caso in cui, durante tali fasce orarie, egli debba assentarsi dal proprio domicilio "per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi"), comporta la perdita del trattamento di malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ed è sanzionabile con l'applicazione di provvedimento disciplinare.

Così la Cassazione, con sentenza n. 24681/2016, che conferma la legittimità del licenziamento irrogato al dipendente in malattia per la reiterata assenza, nelle fasce di reperibilità, alle visite di controllo domiciliare.

Precisa inoltre la Corte che, in presenza – come nel caso di specie – di una contrattazione collettiva contenente l'obbligo di reperibilità nel domicilio durante le prestabilite ore della giornata, non è sufficiente produrre il certificato medico attestante l'effettuazione di una visita specialistica per provare il ragionevole impedimento all'osservanza del comportamento dovuto: il lavoratore “deve dare dimostrazione delle ‘comprovate necessità' che impediscono l'osservanza delle fasce orarie, e cioè che la visita non poteva essere effettuata in altro orario al di fuori delle predette fasce, ovvero che la necessità della visita era sorta negli orari di reperibilità, tenuto conto che il giustificato motivo di assenza del lavoratore ammalato dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità si identifica in una situazione sopravvenuta che comporti la necessità assoluta ed indifferibile di allontanarsi dal luogo nel quale il controllo deve essere esercitato”.