Ripetizione dell’indebito per somme percepite per errore

La Redazione
22 Aprile 2015

Il lavoratore può essere chiamato alla restituzione solo delle somme nette effettivamente percepite.

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia erogato per errore somme maggiori di quelle dovute al lavoratore, questi può essere chiamato alla restituzione solo delle somme nette effettivamente percepite e, non anche di quelle versate all'erario dal datore di lavoro-sostituto d'imposta.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.