Pagamento del tfr dal Fondo di garanzia Inps in caso di omessa declaratoria di fallimento

La Redazione
21 Aprile 2017

Ai fini della tutela prevista dalla legge n. 297 del 1982 in favore del lavoratore, per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, quest'ultimo, se assoggettabile a fallimento ma non dichiarabile fallito per la esiguità del credito azionato, va considerato in concreto non soggetto a fallimento. Pertanto, opera la disposizione di cui all'art. 2, quinto comma, della predetta legge, ...

Ai fini della tutela prevista dalla legge n. 297 del 1982 in favore del lavoratore, per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, quest'ultimo, se assoggettabile a fallimento ma non dichiarabile fallito per la esiguità del credito azionato, va considerato in concreto non soggetto a fallimento. Pertanto, opera la disposizione di cui all'art. 2, quinto comma, della predetta legge, secondo cui il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l'INPS alle condizioni previste dal comma stesso, essendo sufficiente, in particolare, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva.

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