Licenziamento: comunicazioni e specificazione motivi

La Redazione
21 Maggio 2015

La Legge n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero) ha inciso, dal punto di vista sostanziale, sull'art. 2, co. 2, L. n. 604/66 (come modificato dalla L. n. 108/90) affermando sia l'obbligo di comunicazione in forma scritta sia quello di contestuale specificazione dei motivi

La Legge n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero) ha inciso, dal punto di vista sostanziale, sull'art. 2, co. 2, L. n. 604/66 (come modificato dalla L. n. 108/90) affermando sia l'obbligo di comunicazione in forma scritta sia quello di contestuale specificazione dei motivi, entrambi a pena di inefficacia del licenziamento: sotto il profilo della tutela, ha poi distinto nettamente tra l'ipotesi del licenziamento intimato oralmente, per la quale è sempre prevista la reintegrazione indipendentemente dal requisito dimensionale, e (come nella specie) quella della omessa o carente comunicazione dei motivi, a cui si applica il regime di cui al comma 7, art. 42 solo in presenza delle condizioni indicate nel seguente comma 8.

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