In presenza di un patto di prova nullo è illegittimo il recesso intimato senza rispetto del requisito formale, imposto, a pena di inefficacia

La Redazione
21 Giugno 2017

La forma scritta necessaria a norma dell'art. 2096 c.c., per il patto di assunzione in prova è richiesta "ad substantiam" e tale essenziale requisito di forma, la cui mancanza comporta nullità assoluta dell'assunzione in prova e la sua immediata ed automatica conversione in assunzione definitiva, deve sussistere sin dall'inizio del rapporto di lavoro, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie,

La forma scritta necessaria a norma dell'art. 2096 c.c., per il patto di assunzione in prova è richiesta "ad substantiam" e tale essenziale requisito di forma, la cui mancanza comporta nullità assoluta dell'assunzione in prova e la sua immediata ed automatica conversione in assunzione definitiva, deve sussistere sin dall'inizio del rapporto di lavoro, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie, potendosi ammettere soltanto la non contestualità della sottoscrizione di entrambe le parti - prima dell'esecuzione del contratto ma non anche la successiva documentazione della clausola orale mediante la sottoscrizione, originariamente mancante, di una delle parti, atteso che ciò si risolverebbe nell'inammissibile convalida di un atto nullo, con sostanziale diminuzione della tutela del lavoratore. Ne consegue che nell'ipotesi anzidetta trovano applicazione per il rapporto di lavoro le norme in materia di licenziamento.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.