Enti privati in controllo pubblico: conseguenze sanzionatorie per accertata illegittimità dei contratti di lavoro flessibile
22 Giugno 2017
Massima
Dall'art. 18, D.L. n. 112 del 2008 si ricava che un'associazione riconosciuta, dotata di personalità giuridica, sottoposta al controllo e alla vigilanza della pubblica amministrazione è tenuta a rispettare il principio del concorso pubblico ed aperto, previsto dall'art. 97 Cost.
Per tali enti, dunque, sia che li si qualifichi come amministrazioni pubbliche, sia come in house, in definitiva, la costituzione del rapporto di lavoro può avvenire solo attraverso il concorso pubblico, ex art. 35, D.Lgs. n. 165 del 2001, con conseguente operatività del divieto di costituzione ope iudicis del rapporto di lavoro. Il caso
Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda di una lavoratrice promossa contro un ente privato in controllo pubblico, tendente ad ottenere la costituzione di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, previo accertamento dell'illegittimità dei contratti di collaborazione, anche a progetto, e dei contratti a termine (nonché relative proroghe).
La questione
La questione giuridica sottesa al caso in esame concerne l'individuazione della disciplina lavoristica applicabile agli enti privati in controllo pubblico.
Nel caso di specie, infatti, il datore di lavoro è un organismo di diritto pubblico, in particolare un organismo in house, e, in quanto tale, caratterizzato dalla sussistenza simultanea di profili civilistici e di profili pubblicistici. Per tale ragione, dunque, occorre verificare qual è il regime giuridico che regola il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze di un ente privato in controllo pubblico: se quello proprio dell'impiego privato, se quello dell'impiego pubblico oppure se vi sia una disciplina speciale. Le soluzioni giuridiche
Il giudice ha rigettato la domanda ritenendo inapplicabile al caso in esame la disciplina privatistica che governa la materia ed ha ritenuto che il rapporto dedotto in causa è assoggettato al regime di reclutamento del personale delle società pubbliche, previsto dall'art. 18, D.L. n. 112 del 2008, fatto proprio dal nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175 del 2016), aggiungendo, altresì, che il datore di lavoro, in quanto associazione, rientrerebbe nell'elenco delle pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme del Testo Unico del pubblico impiego così come previsto dall'art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165 del 2001. Dalle coordinate appena richiamate, dunque, l'organo giudicante deduce che il datore di lavoro convenuto in giudizio possa procedere a nuove assunzioni di personale solo previo espletamento della procedura concorsuale, come disciplinata dall'art. 35, D.Lgs. 165 del 2001, con conseguente operatività del divieto di costituzione ope iudicis del rapporto di lavoro (ex art. 36, D.Lgs. 165 cit.). Le ragioni del Tribunale di Roma su cui si basa la decisione attengono alla qualificazione giuridica della struttura datoriale:
Osservazioni
Per tali ragioni, dunque, deve affermarsi che l'ente privato in controllo pubblico non rientra nell'ambito soggettivo di applicazione della normativa di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, né in quello del D.Lgs. n. 175 del 2016, qualora lo stesso non abbia forma societaria.
Non si può ignorare, tuttavia, che si tratta di un soggetto privatistico che è costituito, finanziato e controllato dalla pubblica amministrazione e che, pertanto, soggiace ai principi di trasparenza, di imparzialità e di pubblicità, ciò anche con specifico riferimento alle procedure di reclutamento del personale.
Il rispetto di tali principi, dunque, impone il ricorso ad una procedura para-concorsuale per il rispetto dei principi appena menzionati, ma non della disciplina sanzionatoria prevista dal Testo Unico del pubblico impiego, in particolare, dell'art. 36 cit.
Gli organismi di diritto privato controllati dalla pubblica amministrazione, invero, soggiacciono alla disciplina privatistica del rapporto di lavoro, salvo deroghe espresse.
La questione oggetto di analisi richiede maggiore sensibilità da parte degli operatori giuridici, atteso che negli ultimi anni il concetto di pubblica amministrazione non è più unitario, ma ha assunto le forme più disparate. Il ricorso da parte della stessa amministrazione a soggetti formalmente privatistici per lo svolgimento di funzioni propriamente pubblicistiche, infatti, è sempre più frequente. A tali soggetti, quindi, si applicherà la disciplina civilistica o quella pubblicistica a seconda dei singoli istituti di volta in volta presi in considerazione. |