Inidoneità fisica e nuove mansioni
21 Luglio 2016
Qualora il lavoratore non possa svolgere le diverse mansioni assegnate, per ragioni di salute, deve darne prova necessariamente al datore? Nell'ipotesi in cui lo jus variandi venga esercitato nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 2103 c.c., la inidoneità fisica del lavoratore rappresenta un ostacolo allo svolgimento delle nuove mansioni. Tale situazione non può essere ignorata dal datore, in quanto tenuto alla tutela psico-fisica del dipendente ex art. 2087 c.c., dovendosi dunque escludere che l'eventuale rifiuto del dipendente, verso il mutamento di mansioni, possa costituire causa determinante il suo licenziamento. Quest'ultimo non dovrà dar prova della propria condizione, ma sarà la parte datoriale a dover richiedere visita medica probante. Nel caso in cui venga accertata la inidoneità, si considereranno misure alternative allo scioglimento del rapporto lavorativo, nei limiti in cui l'organizzazione aziendale renda ciò oggettivamente possibile. Si confronti: Corte di Cassazione sentenza n. 4502/2016 |