Costituzionalmente illegittime le supplenze reiterate
21 Luglio 2016
In quanto contrastanti con la normativa europea, la Consulta dichiara incostituzionali i commi 1 e 11 dell'art. 4, L. n. 124/1999 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) nella parte in cui autorizzano, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, i rinnovi potenzialmente illimitati dei contratti a termine di docenti e personale ATA per la copertura di posti vacanti e disponibili, senza che obiettive ragioni lo giustifichino.
Così la sentenza n. 187/2016, depositata ieri, che segue la sentenza Mascolo, la pronuncia della CGUE interpretativa del diritto dell'Unione Europea sul rinvio pregiudiziale effettuato dalla Corte Costituzionale, per la prima volta in un giudizio di tipo incidentale.
La Consulta, poi, sottolinea come la questione di legittimità non si esaurisca in quella oggetto del rinvio pregiudiziale, ed esamina le ricadute sanzionatorie dell'illecito: il giudice europeo, nell'interpretare la normativa comunitaria, lascia agli Stati membri una certa discrezionalità sulla quale si impone un'integrazione ad opera della Corte Costituzionale.
Analizzando, quindi, l'intervenuta normativa sulla “buona scuola”, il giudice delle leggi conclude che, per quanto riguarda i docenti, il piano straordinario di assunzioni attraverso lo scorrimento in graduatoria o concorsi riservati integra quella misura adeguata richiesta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. allo stesso modo, con riferimento al personale ATA, viene ritenuto satisfattivo delle pretese dei ricorrenti il risarcimento del danno, preso in considerazione dalla L. n. 107/2015. |