Ispettorato nazionale del lavoro: l'organizzazione delle risorse umane e strumentali

Iunio Valerio Romano
22 Luglio 2016

Come disposto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 149/2015, istitutivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dello stesso sono demandate ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il cui schema è stato registrato alla Corte dei Conti il 9/06/2016. Tale decreto, strutturato in sei titoli e composto da 26 articoli, dispone in ordine alle funzioni e alla struttura organizzativa del nuovo ente, nonché al coordinamento con il personale dell'Arma dei carabinieri, dell'Inps e dell'Inail, prevedendo, altresì, una sorta di moratoria con riguardo agli effettivi tempi di avvio dell'Ispettorato, che consenta l'epocale passaggio di funzioni, con relativo apparato burocratico, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a quest'ultimo.
Premessa

*

Il presente contributo è frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non è in alcun modo vincolante per la P.A. di appartenenza.

Come disposto dall'

art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 149/2015

, istitutivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dello stesso sono demandate ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il cui schema è stato registrato alla

Corte dei Conti il 9/06/2016

. Tale decreto, strutturato in sei Titoli e composto da 26 articoli, dispone in ordine alle funzioni e alla struttura organizzativa del nuovo ente, nonché al coordinamento con il personale dell'Arma dei carabinieri, dell'Inps e dell'Inail, prevedendo, altresì, una sorta di moratoria con riguardo agli effettivi tempi di avvio dell'Ispettorato, che consenta l'epocale passaggio di funzioni, con relativo apparato burocratico, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a quest'ultimo.

Funzioni e struttura organizzativa

L'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata “

Ispettorato nazionale del lavoro

”, esercita le funzioni di cui all'

art.

2 del

D.Lgs.

14 settembre

2015, n. 149

, nonché quelle già previste dall'

art. 10,

comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

14 febbraio 2014, n. 121

e, in particolare, si occupa del:

  1. coordinamento delle attività di verifica ispettiva svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di tutela dei rapporti di lavoro, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e di legislazione sociale nel settore pubblico e privato, con riferimento all'attività ordinaria e straordinaria, ivi inclusa l'attività di monitoraggio;

  2. programmazione e monitoraggio dell'attività di vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente a cantieri edili, radiazioni ionizzanti, impianti ferroviari e verifica periodica degli ascensori e montacarichi ubicati nelle aziende industriali;

  3. definizione degli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche e monitoraggio della loro realizzazione;

  4. gestione, formazione e aggiornamento del personale ispettivo e del personale del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro;

  5. attività di segreteria della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza ai sensi dell'

    art.

    3 del

    D.Lgs.

    23 aprile 2004, n. 124

    ;

  6. supporto tecnico-giuridico alle strutture ispettive in ordine ai profili applicativi e interpretativi della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale;

  7. coordinamento delle attività di prevenzione e promozione della legalità svolte presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso ed irregolare ai sensi dell'

    art.

    8 del

    D.Lgs. n. 124/2004

    ;

  8. gestione del contenzioso giudiziale in ordine ai provvedimenti connessi all'attività ispettiva e coordinamento del Centro studi attività ispettiva;

  9. coordinamento delle attività di vigilanza in materia di trasporti su strada, dei controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto e gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale;

  10. attività di studio e analisi relative ai fenomeni di lavoro sommerso ed irregolare, mappatura dei rischi, al fine di orientare l'attività di vigilanza sul fenomeno del lavoro irregolare e dell'evasione contributiva.

Restano attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le funzioni di gestione dell'istituto del “diritto di interpello” di cui all'

ar

t.

9 del

D.L

gs. n. 124/2004

e delle relazioni con organismi internazionali.

L'Ispettorato si articola in un ufficio centrale con sede in Roma, in 4 uffici interregionali denominati “

ispettorati interregionali del lavoro

” e in 74 uffici territoriali denominati “

ispettorati territoriali del lavoro

”. Gli ispettorati interregionali e territoriali rappresentano posti di funzione dirigenziale di livello non generale.

Il direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, con propri provvedimenti, previo parere del consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali:

  1. ripartisce le competenze fra gli uffici di vertice;

  2. definisce l'organizzazione degli ispettorati interregionali e territoriali in funzione delle competenze ad essi attribuite;

  3. provvede alla graduazione degli uffici dirigenziali.

I funzionari responsabili delle strutture di coordinamento della vigilanza all'interno degli ispettorati interregionali e territoriali sono individuati secondo criteri e modalità definiti dal direttore.

Organi e strutture centrali di vertice

Sono organi dell'Ispettorato il direttore, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori, che esercitano le attribuzioni loro demandate dal

D.Lgs. n. 149/2015

e dallo Statuto. Il direttore è anche denominato “Capo dell'Ispettorato”.

Presso l'ufficio centrale con sede in Roma sono costituite due Direzioni centrali.

  • D

    irezione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso

    , che svolge le seguenti attività:

    1. coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 2, comma 2 del decreto istitutivo, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi;

    2. predispone circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo;

    3. predispone gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ed effettua il monitoraggio sulla loro realizzazione;

    4. cura le rilevazioni statistiche dell'attività di vigilanza predisponendo specifici rapporti periodici;

    5. assicura il supporto tecnico giuridico per la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo, ivi compreso il personale ispettivo di Inps e Inail, nonché del personale adibito alla attività di contenzioso;

    6. coordina le attività di prevenzione e promozione su questioni di ordine generale presso enti, datori di lavoro e associazioni, finalizzate al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale ai sensi dell'

      art.

      8 del

      D.Lgs. 124/2004

      ;

    7. coordina il contenzioso sui provvedimenti connessi all'attività ispettiva;

    8. coordina le vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale, anche attraverso appositi gruppi di lavoro specializzati, ivi comprese le attività di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada e i controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto;

    9. assicura il supporto tecnico giuridico necessario alla implementazione dei sistemi informatici ad uso del personale ispettivo;

    10. cura gli adempimenti amministrativi della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza di cui all'

      art.

      3 del D.Lgs. n. 124/2004

      ;

    11. svolge gli adempimenti relativi al

      ciclo della performance

      con riferimento al personale della direzione centrale;

    12. collabora con la direzione centrale risorse umane, bilancio e affari generali nella gestione delle risorse relative allo svolgimento e incentivazione dell'attività di vigilanza;

  • D

    irezione centrale risorse umane, bilancio e affari generali

    , che svolge le seguenti attività:

    1. cura i servizi generali di funzionamento, la logistica, i servizi informatici e coordina le attività di prevenzione in materia di salute e sicurezza nelle sedi dell'Ispettorato;

    2. cura le politiche del personale, ne gestisce il reclutamento e la formazione e organizza l'ufficio procedimenti disciplinari;

    3. svolge gli adempimenti necessari per la corresponsione del trattamento economico fondamentale e accessorio;

    4. cura la valutazione e le politiche premianti della performance dei dirigenti e del personale delle aree funzionali;

    5. gestisce la contrattazione integrativa e le relazioni sindacali;

    6. cura le attività in materia di pianificazione, programmazione e gestione del bilancio, il controllo di gestione e i fabbisogni finanziari e strumentali;

    7. programma gli acquisti di beni e servizi per le sedi dell'Ispettorato, attua le relative procedure e gestisce l'ufficio del consegnatario della sede centrale avvalendosi, per gli specifici sistemi informatici, del supporto tecnico della direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso;

    8. gestisce il contenzioso relativo alla gestione del personale, anche con riferimento al recupero del danno erariale;

    9. cura i rapporti con l'Organismo Indipendente di Valutazione di cui all'

      art. 14, del D.Lgs. n. 150/2009

      , con il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG);

    10. svolge gli adempimenti relativi al

      ciclo del performance

      con riferimento al personale della direzione centrale, nonché, tenendo conto delle valutazioni della direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso, al personale degli ispettorati interregionali e territoriali;

    11. svolge ogni ulteriore attività non espressamente demandata alla direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso.

Le direzioni centrali sono posti di funzione dirigenziale di livello generale e sono articolate, rispettivamente, in 4 e in 5 unità organizzative, denominate Uffici, con a capo un dirigente di livello non generale.

Il direttore ricopre l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi della

L.

n. 190/2012

e svolge le funzioni di responsabile per la trasparenza ai sensi del

D.Lgs. n. 33/2013

. Il direttore centrale della direzione centrale risorse umane, bilancio e affari generali è responsabile del coordinamento funzionale di cui all'

art.

17 del

D.Lgs. n. 82/2005

.

Alle dirette dipendenze del direttore dell'Ispettorato è assegnato un ufficio di funzione dirigenziale di livello non generale (cd. Ufficio di staff) che svolge le seguenti attività:

  1. coordina le attività di audit interno finalizzate al miglioramento della gestione ed al contenimento dei rischi ad essa connessi (risk management);

  2. coadiuva il direttore nella definizione del

    ciclo della performance

    e nei relativi adempimenti non rimessi alla competenza della direzione centrale risorse umane, bilancio e affari generali;

  3. svolge le attività connesse al controllo di gestione raccordandosi con l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e verificando, anche mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, il conseguimento degli obiettivi operativi, l'efficienza e l'economicità della gestione delle risorse assegnate;

  4. svolge attività di studio e analisi relative ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi;

  5. cura la comunicazione e l'informazione istituzionale;

  6. ogni ulteriore attività assegnata dal direttore nell'ambito delle proprie competenze.

Le strutture periferiche: ispettorati interregionali e territoriali

Gli ispettorati interregionali, con a capo ciascuno un dirigente denominato anche “Capo dell'ispettorato interregionale”, hanno sede nelle città di Milano, Venezia, Roma e Napoli ed esercitano le competenze con riferimento agli ambiti regionali di seguito indicati:

  • Lombardia, Liguria, Piemonte, Val d'Aosta;

  • Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Veneto;

  • Abruzzo, Lazio, Sardegna, Toscana, Umbria;

  • Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia.

Gli ispettorati interregionali esercitano le competenze già assegnate alle direzioni interregionali del Lavoro, provvedendo in particolare:

  1. al coordinamento dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ai sensi del

    D.Lgs. n. 124/2004

    ;

  2. allo sviluppo dei rapporti con il sistema delle Regioni e degli Enti locali e degli altri organismi per la realizzazione di interventi sinergici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

  3. alla programmazione ed al coordinamento delle attività operative, nell'ambito territoriale di competenza;

  4. alla programmazione economico finanziaria attraverso l'elaborazione dei piani attuativi di intervento, alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali alla gestione amministrativa delle risorse umane;

  5. a fornire linee di indirizzo uniformante, contribuendo alla definizione degli standard qualitativi dei processi di lavoro e dei livelli di servizio, monitorando il livello di trasparenza ed imparzialità dell'azione istituzionale e dell'attuazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, svolgendo le analisi del mercato del lavoro e monitorando gli indicatori di contesto;

  6. a svolgere funzioni di coordinamento nei confronti dei soggetti istituzionali dei singoli livelli regionali presenti nell'ambito interregionale di competenza.

Gli ispettorati territoriali, con a capo ciascuno un dirigente denominato anche “Capo dell'Ispettorato territoriale”, hanno sede presso differenti ambiti provinciali.

Ispettorati territoriali del lavoro

Aosta, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti-Alessandria, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella-Vercelli, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari-Oristano, Campobasso-Isernia, Caserta, Catanzaro, Chieti-Pescara, Como-Lecco, Cosenza, Cremona, Cuneo, Crotone, Ferrara-Rovigo, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Grosseto, Imperia, La Spezia, L'Aquila, Latina, Lecce, Livorno-Pisa, Lucca-Massa Carrara, Macerata, Mantova, Milano-Lodi, Modena, Napoli, Novara-Verbania, Nuoro, Padova, Parma-Reggio Emilia, Pavia, Perugia, Pesaro-Urbino, Piacenza, Potenza-Matera, Prato- Pistoia, Ravenna-Forlì-Cesena, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni-Rieti, Treviso, Torino, Trieste-Gorizia, Udine-Pordenone, Varese, Venezia, Verona, Vibo Valentia, Vicenza, Viterbo.

Gli ispettorati territoriali esercitano le competenze già assegnate alle Direzioni territoriali del lavoro, svolgendo in particolare le funzioni di:

  1. coordinamento e razionalizzazione dell'attività di vigilanza ai sensi del

    D.Lgs. n. 124/2004

    ;

  2. vigilanza e regolazione in materia di lavoro, legislazione sociale e strumenti di sostegno al reddito;

  3. tutela, anche civilistica, delle condizioni di lavoro, prevenzione, promozione e informazione per la corretta applicazione della normativa lavoristica e previdenziale;

  4. vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del

    D.Lgs. n. 81/2008

    , autorità territoriale competente a valutare, ai sensi degli

    artt. 17

    e

    18 della L. n. 689/1981

    , la fondatezza degli accertamenti svolti dagli organi addetti, di cui all'art. 13 della medesima legge;

  5. controllo sull'osservanza delle disposizioni rientranti nei compiti e nelle attribuzioni dell'Ispettorato, per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro;

  6. mediazione delle controversie di lavoro;

  7. certificazione dei contratti di lavoro;

  8. gestione dei flussi migratori per ragioni di lavoro.

L'ordinamento del personale

Con atto del direttore è istituito il ruolo dei dirigenti. I dirigenti sono inquadrati nel ruolo in base alla fascia di appartenenza e, nell'ambito della fascia, in ordine alfabetico. Per ogni dirigente il ruolo riporta i seguenti dati:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita;

b) data di primo inquadramento nella pubblica amministrazione;

c) data di primo inquadramento nella qualifica dirigenziale;

d) data di inserimento nella prima fascia retributiva.

Ai dirigenti si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale dell'Area I.

L'ordinamento professionale del personale non dirigenziale dell'Ispettorato è determinato dalle disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri.

Lo svolgimento dell'attività lavorativa del personale ispettivo può avvenire attraverso l'individuazione di specifiche articolazioni orarie della prestazione lavorativa, anche in funzione di obiettivi da raggiungere entro un determinato arco di tempo, da individuare in sede di contrattazione sindacale.

Il direttore dell'Ispettorato, con cadenza triennale, ridetermina con specifico provvedimento la dotazione organica.

La ripartizione della dotazione organica complessiva nell'ambito delle aree funzionali e profili professionali, nonché fra le strutture centrali di vertice, gli ispettorati interregionali e territoriali, è determinata dal direttore, previo parere del consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali.

Presso la sede centrale dell'Ispettorato, presso gli Ispettorati interregionali di Roma, Milano, Venezia e Napoli e presso gli Ispettorati territoriali sono istituiti, rispettivamente, il “

Comando carabinieri per la tutela del lavoro

”, i “

Gruppi carabinieri per la tutela del lavoro

” ed i “

Nuclei carabinieri ispettorato del lavoro

”. Presso gli Ispettorati territoriali che hanno sede su province diverse possono essere istituti un Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro presso ciascuna sede.

Il personale dell'Arma, complessivamente pari a 421 unità, è aggiuntivo rispetto alla dotazione organica dell'Ispettorato nazionale del lavoro ed è selezionato per l'assegnazione secondo criteri fissati dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri fra coloro che abbiano frequentato specifici corsi formativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o dell'Ispettorato. Detto personale è ripartito nei seguenti ruoli o gradi:

  1. colonnello n. 1;

  2. tenente colonnello n. 1;

  3. tenente colonnello/maggiore n. 4;

  4. capitano n. 1;

  5. ispettore n. 146;

  6. sovrintendente n. 132;

  7. appuntato carabiniere n. 136.

L'articolazione interna del Comando centrale e dei Gruppi citati, nonché i contingenti da assegnare al Comando centrale, ai Gruppi e a ciascun Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro sono definiti dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri di concerto con il direttore dell'Ispettorato.

L'Ispettorato promuove, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, interventi e programmi di formazione permanente e di aggiornamento continuo del personale, compreso il personale ispettivo di Inps e Inail, per migliorarne il livello di prestazione e accrescerne le capacità professionali.

Il centro studi per l'attività ispettiva, già previsto dall'art. 9 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 4 novembre 2014, continua ad operare presso l'Ispettorato, anche attraverso il coinvolgimento di personale di Inps e Inail, ovvero di altri soggetti in possesso di adeguate professionalità in materia ispettiva e sanzionatoria.

L'Ispettorato adotta adeguate metodologie per la valutazione periodica delle prestazioni, delle conoscenze professionali e delle capacità dei dipendenti, al fine di governare, in coerenza con i contratti collettivi, lo sviluppo delle competenze, gli incentivi economici, le progressioni di carriera e gli interventi formativi.

A tale scopo sono individuati, nel rispetto della normativa vigente in materia, metodi e tecniche di valutazione che garantiscano il massimo di efficienza, trasparenza ed oggettività.

Dalla data di operatività dell'Ispettorato, al personale ispettivo di Inps e Inail sono attribuiti i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Dalla suddetta data il personale ispettivo già appartenente all'Inps e all'Inail è inserito in un ruolo ad esaurimento dei predetti Istituti, con il mantenimento del trattamento economico e normativo in vigore.

In attesa dell'adozione del codice di comportamento dell'Ispettorato, trovano applicazione i codici adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in applicazione del

D.P.R.

16 aprile 2013, n. 62

.

La dirigenza

Il direttore dell'Ispettorato conferisce gli incarichi ai dirigenti di livello dirigenziale generale da assegnare alle direzioni centrali, nonché al dirigente di livello non generale da assegnare all'ufficio di staff.

I direttori centrali conferiscono gli incarichi ai dirigenti di livello dirigenziale non generale da assegnare ai singoli uffici centrali.

Il direttore centrale della direzione centrale risorse umane, bilancio e affari generali, previo parere conforme del direttore centrale della direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso, conferisce gli incarichi ai dirigenti di livello dirigenziale non generale da assegnare agli ispettorati interregionali e territoriali.

I criteri datoriali sulle modalità di conferimento, mutamento e revoca degli incarichi sono definiti con provvedimento del direttore.

Forme di coordinamento e trattamento di missione

Il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro opera presso la sede centrale dell'Ispettorato alle dipendenze funzionali del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il personale dell'Arma dei Carabinieri appartenente ai Gruppi carabinieri per la tutela del lavoro e ai Nuclei carabinieri ispettorato del lavoro è assegnato all'Ispettorato del lavoro per un periodo prestabilito durante il quale svolge esclusivamente le attività assegnate dall'Ispettorato nel rispetto di quanto previsto dal decreto istitutivo, oltre ai compiti connessi allo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria. Detto personale dipende funzionalmente dai dirigenti dell'Ispettorato interregionale e dell'Ispettorato territoriale, i quali provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, alla definizione dei programmi ispettivi periodici, anche per il tramite del funzionario responsabile delle strutture di coordinamento della vigilanza, e ne monitorano l'attività.

Al fine di assicurare un efficace coordinamento dell'Ispettorato con il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, i Gruppi carabinieri per la tutela del lavoro e i Nuclei Carabinieri ispettorato del lavoro, il direttore, sentito il Comandante del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, emana specifiche direttive che prevedono in ogni caso linee di condotta e modalità operative comuni al personale ispettivo, ivi compreso l'utilizzo della medesima strumentazione, anche informatica, da parte del personale dell'Arma e la definizione di specifici obblighi e modalità di comunicazione interna ed esterna all'Ispettorato.

All'Ispettorato sono assegnate le spese di funzionamento del Comando Carabinieri per la tutela dellavoro, ivi comprese quelle relative al trattamento economico, fondamentale e accessorio, del personale dell'Arma dei Carabinieri e le spese connesse alle attività cui è adibito, con esclusione delle spese connesse all'esercizio del potere gerarchico e di controllo riferibile all'appartenenza all'Arma.

Ai fini di una corretta gestione delle spese di funzionamento, il direttore dell'Ispettorato è, peraltro, deputato ad adottare misure organizzative volte a monitorare l'attività del Comando Carabinieri.

Il direttore emana, altresì, specifiche direttive finalizzate ad assicurare il coordinamento di tutta l'attività ispettiva svolta dal personale con qualifica di ispettore del lavoro in forza presso l'Ispettorato, l'Inps e l'Inail. A tal fine l'Ispettorato definisce modalità di accertamento comuni e, nel rispetto di quanto previsto dal decreto istitutivo, emana circolari interpretative e direttive operative vincolanti anche per il predetto personale degli Istituti.

Il direttore adotta specifiche linee guida finalizzate alla individuazione delle procedure ispettive necessarie a garantire le corrette modalità di svolgimento degli accessi da parte del personale di vigilanza e ad assicurare una uniforme valutazione delle fattispecie oggetto di accertamento valorizzando, ove possibile, modalità di controllo, da parte dei funzionari responsabili delle strutture di coordinamento, dei provvedimenti da adottare all'esito degli accertamenti.

Al fine di assicurare l'omogeneità dell'attività di vigilanza, tutte le attività svolte dal personale con qualifica ispettiva sono disposte esclusivamente dalle strutture centrale e territoriali dell'Ispettorato, alle quali spettano in via esclusiva l'emanazione dei relativi atti. Le attività di accertamento tecnico effettuate per conto dell'Inps e dell'Inail, ovvero di altri soggetti istituzionali, sono disciplinate da apposite convenzioni.

Il direttore e i dirigenti della struttura centrale e delle strutture territoriali dell'Ispettorato coordinano sul piano operativo tutta l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, pianificando periodicamente, anche attraverso strumentazioni informatiche, tutta la programmazione del personale ispettivo dell'Ispettorato, dell'Inps e dell'Inail.

Gli altri organi di vigilanza che svolgono accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale assicurano, sulla base di quanto stabilito in sede di Commissione centrale di coordinamento (cfr. art. 3D.Lgs. n. 124/2004), il raccordo con la sede centrale e le sedi territoriali dell'Ispettorato.

I protocolli e le convenzioni già stipulati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzati allo scambio di informazioni, all'accesso a banche dati o comunque ad una maggiore efficacia dell'attività di vigilanza continuano ad avere effetto, sino alla loro scadenza, nei confronti dell'Ispettorato.

Gli ispettorati territoriali stipulano appositi protocolli d'intesa con le Procure della Repubblica perdisciplinare le modalità di trasmissione delle deleghe alle indagini affidate agli stessi ispettorati.

Al personale ispettivo dell'Ispettorato, nonché dell'Inps e dell'Inail, compete, in deroga alle discipline normative e contrattuali vigenti, il medesimo trattamento di missione. Il trattamento di missione è disciplinato, per quanto non espressamente previsto e in quanto compatibile, dalla

L. n. 836/1973

.

Trattamento di missione personale ispettivo

Al personale ispettivo compete, per le missioni da svolgere in un Comune o in una località diversi dalla sede di servizio:

  1. una indennità chilometrica nella misura indicata dall'

    art. 15 della L. n. 836/1973

    e ss.mm.ii. in caso di utilizzo del mezzo proprio;

  2. una specifica indennità volta a favorire la messa a disposizione del mezzo proprio. La misura di tale indennità è individuata, compatibilmente con le risorse disponibili, con provvedimento del direttore ed è corrisposta sulla base delle giornate di effettivo utilizzo del mezzo proprio;

  3. in relazione alla sola attività di vigilanza, un'indennità oraria quantificata in euro 1,00 nel limite di 8 ore giornaliere; la misura dell'indennità può essere modificata con apposito provvedimento del direttore in relazione alle effettive disponibilità di bilancio;

  4. il rimborso delle spese effettivamente e direttamente sostenute e documentate di vitto. In ogni caso, per le trasferte di durata superiore alle 8 e inferiore alle 12 ore, è riconosciuto il rimborso della spesa documentata per un pasto nel limite giornaliero di euro 22,26; per quelle di durata superiore alle 12 ore, è riconosciuto il rimborso della spesa documentata per due pasti nel limite complessivo di euro 44,26;

  5. il rimborso delle spese di alloggio effettivamente e direttamente sostenute e documentate in caso di missione di durata superiore alle 12 ore;

  6. il rimborso delle spese di viaggio, ivi comprese quelle relative ai mezzi di trasporto urbano, effettivamente e direttamente sostenute e documentate.

L'indennità di cui alla lettera c), non è dovuta:

  • per missioni di durata inferiore alle 4 ore;

  • per missioni da svolgersi in Comuni o località distanti meno di 10 km dall'ordinaria sede di servizio, ovvero dal luogo di dimora abituale del dipendente.

L'Ispettorato

attiva specifiche coperture assicurative per il proprio personale, ivi compreso il personale dell'Arma e il personale ispettivo dell'Inps e dell'Inail, che utilizza il mezzo proprio per fini istituzionali, volte a garantire i seguenti rischi:

- danni materiali alle autovetture di proprietà che non siano già coperti dalla Rca obbligatoria;

- lesioni o decesso del conducente che non siano già coperti dalla Rca obbligatoria o dalla copertura Inail;

- lesioni o decesso dell'eventuale collega terzo trasportato, che non siano già coperti dalla Rca obbligatoria o dalla copertura Inail.

Il direttore, con specifico provvedimento, può individuare ulteriori rischi da sottoporre a copertura assicurativa.

Il contenzioso: coordinamento con l'Avvocatura dello Stato

A

ll'Ispettorato si applica l'art. 1 del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al

R.D.

30 ottobre 1933, n. 1611

.

L'Ispettorato può farsi rappresentare e difendere, nel primo e secondo grado di giudizio, da propri funzionari nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nelle materie di cui all'

art. 6, comma 4, lett.

a), del

D.Lgs. n. 150/2011

, nonché negli altri casi in cui la legislazione vigente consente alle amministrazioni pubbliche di stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti.

In relazione ai giudizi di secondo grado, l'Ispettorato trasmette tempestivamente all'Avvocatura dello Stato la relativa documentazione affinché quest'ultima valuti la sussistenza di questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici ai fini della assunzione della trattazione della causa. Entro i termini stabiliti da apposita convenzione con l'Ispettorato, l'Avvocatura generale dello Stato comunica alla competente sede dell'Ispettorato l'esito della predetta valutazione. Nelle more della stipula della convenzione, l'Avvocatura generale dello Stato comunica all'Ispettorato la propria determinazione entro il termine di 15 giorni. In assenza di tale comunicazione entro il termine stabilito, l'Ispettorato può provvedere alla rappresentanza in giudizio mediante propri funzionari. L'Avvocatura generale dello Stato assicura, inoltre, la rappresentanza e difesa nei giudizi di secondo grado in tutti i casi in cui lo richieda l'Ispettorato

.

Nelle ipotesi in cui non sia possibile rispettare i suddetti termini in considerazione della ristrettezza dei tempi per l'assunzione della causa, l'Ispettorato può farsi rappresentare in giudizio mediante propri funzionari dandone immediata comunicazione alla Avvocatura dello Stato.

In conclusione

Al fine di garantire il passaggio graduale delle funzioni e il pieno regime delle attività, in fase di prima attuazione, e per un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data d'inizio di operatività dell'Ispettorato, con accordo tra le amministrazioni interessate, può essere stabilito che le attività strumentali connesse al funzionamento dello stesso siano svolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nelle more dell'avvio dell'operatività dell'Ispettorato gli oneri per le attività svolte a decorrere dalla nomina del direttore sono anticipate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sulle risorse destinate all'Ispettorato medesimo.

Al fine di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa l'Ispettorato e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipulano appositi accordi o protocolli d'intesa per disciplinare le modalità di avvalimento del personale in forza presso ciascuna delle suddette amministrazioni. I relativi oneri, compresi quelli accessori al trattamento economico, restano a carico delle amministrazioni di provenienza.

Al fine di consentire il rapido avvio dell'Ispettorato, lo stesso può avvalersi degli strumenti applicativi ed informatici di altre amministrazioni già in uso presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità stabilite da specifici accordi, nonché delle infrastrutture tecnologiche ed applicative realizzate dal medesimo Ministero per la gestione del sistema informativo dell'attività di vigilanza.

Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, l'Ispettorato provvede ad omogeneizzare progressivamente le dotazioni strumentali, anche informatiche, messe a disposizione del personale ispettivo dell'Ispettorato, dell'Arma e del personale ispettivo dell'Inps e dell'Inail.

Infine, nell'attesa

dell'adozione di specifici atti regolamentari adottati dal direttore, trova applicazione per l'Ispettorato il

D.M.

4 novembre 1994, n. 757

, in tema di accesso agli atti.

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