Ispettorato nazionale del lavoro: l'organizzazione delle risorse umane e strumentali
22 Luglio 2016
Premessa
* Il presente contributo è frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non è in alcun modo vincolante per la P.A. di appartenenza.
Come disposto dall' art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 149/2015 , istitutivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dello stesso sono demandate ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il cui schema è stato registrato alla Corte dei Conti il 9/06/2016 . Tale decreto, strutturato in sei Titoli e composto da 26 articoli, dispone in ordine alle funzioni e alla struttura organizzativa del nuovo ente, nonché al coordinamento con il personale dell'Arma dei carabinieri, dell'Inps e dell'Inail, prevedendo, altresì, una sorta di moratoria con riguardo agli effettivi tempi di avvio dell'Ispettorato, che consenta l'epocale passaggio di funzioni, con relativo apparato burocratico, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a quest'ultimo.
Funzioni e struttura organizzativa
L'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata “ Ispettorato nazionale del lavoro ”, esercita le funzioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149 , nonché quelle già previste dall' art. 10, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121 e, in particolare, si occupa del:
Restano attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le funzioni di gestione dell'istituto del “diritto di interpello” di cui all' ar t. 9 del D.L gs. n. 124/2004 e delle relazioni con organismi internazionali.
L'Ispettorato si articola in un ufficio centrale con sede in Roma, in 4 uffici interregionali denominati “ ispettorati interregionali del lavoro ” e in 74 uffici territoriali denominati “ispettorati territoriali del lavoro ”. Gli ispettorati interregionali e territoriali rappresentano posti di funzione dirigenziale di livello non generale.
Il direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, con propri provvedimenti, previo parere del consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali:
I funzionari responsabili delle strutture di coordinamento della vigilanza all'interno degli ispettorati interregionali e territoriali sono individuati secondo criteri e modalità definiti dal direttore. Organi e strutture centrali di vertice
Sono organi dell'Ispettorato il direttore, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori, che esercitano le attribuzioni loro demandate dal D.Lgs. n. 149/2015 e dallo Statuto. Il direttore è anche denominato “Capo dell'Ispettorato”.
Presso l'ufficio centrale con sede in Roma sono costituite due Direzioni centrali.
Le direzioni centrali sono posti di funzione dirigenziale di livello generale e sono articolate, rispettivamente, in 4 e in 5 unità organizzative, denominate Uffici, con a capo un dirigente di livello non generale.
Il direttore ricopre l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi della L. n. 190/2012 e svolge le funzioni di responsabile per la trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 . Il direttore centrale della direzione centrale risorse umane, bilancio e affari generali è responsabile del coordinamento funzionale di cui all' art. 17 del D.Lgs. n. 82/2005 .
Alle dirette dipendenze del direttore dell'Ispettorato è assegnato un ufficio di funzione dirigenziale di livello non generale (cd. Ufficio di staff) che svolge le seguenti attività:
Le strutture periferiche: ispettorati interregionali e territoriali
Gli ispettorati interregionali, con a capo ciascuno un dirigente denominato anche “Capo dell'ispettorato interregionale”, hanno sede nelle città di Milano, Venezia, Roma e Napoli ed esercitano le competenze con riferimento agli ambiti regionali di seguito indicati:
Gli ispettorati interregionali esercitano le competenze già assegnate alle direzioni interregionali del Lavoro, provvedendo in particolare:
Gli ispettorati territoriali, con a capo ciascuno un dirigente denominato anche “Capo dell'Ispettorato territoriale”, hanno sede presso differenti ambiti provinciali.
Gli ispettorati territoriali esercitano le competenze già assegnate alle Direzioni territoriali del lavoro, svolgendo in particolare le funzioni di:
Con atto del direttore è istituito il ruolo dei dirigenti. I dirigenti sono inquadrati nel ruolo in base alla fascia di appartenenza e, nell'ambito della fascia, in ordine alfabetico. Per ogni dirigente il ruolo riporta i seguenti dati:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
b) data di primo inquadramento nella pubblica amministrazione;
c) data di primo inquadramento nella qualifica dirigenziale;
d) data di inserimento nella prima fascia retributiva.
Ai dirigenti si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale dell'Area I.
L'ordinamento professionale del personale non dirigenziale dell'Ispettorato è determinato dalle disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri.
Lo svolgimento dell'attività lavorativa del personale ispettivo può avvenire attraverso l'individuazione di specifiche articolazioni orarie della prestazione lavorativa, anche in funzione di obiettivi da raggiungere entro un determinato arco di tempo, da individuare in sede di contrattazione sindacale.
Il direttore dell'Ispettorato, con cadenza triennale, ridetermina con specifico provvedimento la dotazione organica.
La ripartizione della dotazione organica complessiva nell'ambito delle aree funzionali e profili professionali, nonché fra le strutture centrali di vertice, gli ispettorati interregionali e territoriali, è determinata dal direttore, previo parere del consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali.
Presso la sede centrale dell'Ispettorato, presso gli Ispettorati interregionali di Roma, Milano, Venezia e Napoli e presso gli Ispettorati territoriali sono istituiti, rispettivamente, il “ Comando carabinieri per la tutela del lavoro ”, i “Gruppi carabinieri per la tutela del lavoro ” ed i “Nuclei carabinieri ispettorato del lavoro ”. Presso gli Ispettorati territoriali che hanno sede su province diverse possono essere istituti un Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro presso ciascuna sede.
Il personale dell'Arma, complessivamente pari a 421 unità, è aggiuntivo rispetto alla dotazione organica dell'Ispettorato nazionale del lavoro ed è selezionato per l'assegnazione secondo criteri fissati dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri fra coloro che abbiano frequentato specifici corsi formativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o dell'Ispettorato. Detto personale è ripartito nei seguenti ruoli o gradi:
L'articolazione interna del Comando centrale e dei Gruppi citati, nonché i contingenti da assegnare al Comando centrale, ai Gruppi e a ciascun Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro sono definiti dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri di concerto con il direttore dell'Ispettorato.
L'Ispettorato promuove, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, interventi e programmi di formazione permanente e di aggiornamento continuo del personale, compreso il personale ispettivo di Inps e Inail, per migliorarne il livello di prestazione e accrescerne le capacità professionali.
Il centro studi per l'attività ispettiva, già previsto dall'art. 9 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 4 novembre 2014, continua ad operare presso l'Ispettorato, anche attraverso il coinvolgimento di personale di Inps e Inail, ovvero di altri soggetti in possesso di adeguate professionalità in materia ispettiva e sanzionatoria.
L'Ispettorato adotta adeguate metodologie per la valutazione periodica delle prestazioni, delle conoscenze professionali e delle capacità dei dipendenti, al fine di governare, in coerenza con i contratti collettivi, lo sviluppo delle competenze, gli incentivi economici, le progressioni di carriera e gli interventi formativi.
A tale scopo sono individuati, nel rispetto della normativa vigente in materia, metodi e tecniche di valutazione che garantiscano il massimo di efficienza, trasparenza ed oggettività.
Dalla data di operatività dell'Ispettorato, al personale ispettivo di Inps e Inail sono attribuiti i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Dalla suddetta data il personale ispettivo già appartenente all'Inps e all'Inail è inserito in un ruolo ad esaurimento dei predetti Istituti, con il mantenimento del trattamento economico e normativo in vigore.
In attesa dell'adozione del codice di comportamento dell'Ispettorato, trovano applicazione i codici adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in applicazione del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 . La dirigenza
Il direttore dell'Ispettorato conferisce gli incarichi ai dirigenti di livello dirigenziale generale da assegnare alle direzioni centrali, nonché al dirigente di livello non generale da assegnare all'ufficio di staff.
I direttori centrali conferiscono gli incarichi ai dirigenti di livello dirigenziale non generale da assegnare ai singoli uffici centrali.
Il direttore centrale della direzione centrale risorse umane, bilancio e affari generali, previo parere conforme del direttore centrale della direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso, conferisce gli incarichi ai dirigenti di livello dirigenziale non generale da assegnare agli ispettorati interregionali e territoriali.
I criteri datoriali sulle modalità di conferimento, mutamento e revoca degli incarichi sono definiti con provvedimento del direttore. Forme di coordinamento e trattamento di missione
Il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro opera presso la sede centrale dell'Ispettorato alle dipendenze funzionali del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il personale dell'Arma dei Carabinieri appartenente ai Gruppi carabinieri per la tutela del lavoro e ai Nuclei carabinieri ispettorato del lavoro è assegnato all'Ispettorato del lavoro per un periodo prestabilito durante il quale svolge esclusivamente le attività assegnate dall'Ispettorato nel rispetto di quanto previsto dal decreto istitutivo, oltre ai compiti connessi allo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria. Detto personale dipende funzionalmente dai dirigenti dell'Ispettorato interregionale e dell'Ispettorato territoriale, i quali provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, alla definizione dei programmi ispettivi periodici, anche per il tramite del funzionario responsabile delle strutture di coordinamento della vigilanza, e ne monitorano l'attività.
Al fine di assicurare un efficace coordinamento dell'Ispettorato con il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, i Gruppi carabinieri per la tutela del lavoro e i Nuclei Carabinieri ispettorato del lavoro, il direttore, sentito il Comandante del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, emana specifiche direttive che prevedono in ogni caso linee di condotta e modalità operative comuni al personale ispettivo, ivi compreso l'utilizzo della medesima strumentazione, anche informatica, da parte del personale dell'Arma e la definizione di specifici obblighi e modalità di comunicazione interna ed esterna all'Ispettorato.
All'Ispettorato sono assegnate le spese di funzionamento del Comando Carabinieri per la tutela dellavoro, ivi comprese quelle relative al trattamento economico, fondamentale e accessorio, del personale dell'Arma dei Carabinieri e le spese connesse alle attività cui è adibito, con esclusione delle spese connesse all'esercizio del potere gerarchico e di controllo riferibile all'appartenenza all'Arma.
Ai fini di una corretta gestione delle spese di funzionamento, il direttore dell'Ispettorato è, peraltro, deputato ad adottare misure organizzative volte a monitorare l'attività del Comando Carabinieri.
Il direttore emana, altresì, specifiche direttive finalizzate ad assicurare il coordinamento di tutta l'attività ispettiva svolta dal personale con qualifica di ispettore del lavoro in forza presso l'Ispettorato, l'Inps e l'Inail. A tal fine l'Ispettorato definisce modalità di accertamento comuni e, nel rispetto di quanto previsto dal decreto istitutivo, emana circolari interpretative e direttive operative vincolanti anche per il predetto personale degli Istituti.
Il direttore adotta specifiche linee guida finalizzate alla individuazione delle procedure ispettive necessarie a garantire le corrette modalità di svolgimento degli accessi da parte del personale di vigilanza e ad assicurare una uniforme valutazione delle fattispecie oggetto di accertamento valorizzando, ove possibile, modalità di controllo, da parte dei funzionari responsabili delle strutture di coordinamento, dei provvedimenti da adottare all'esito degli accertamenti.
Al fine di assicurare l'omogeneità dell'attività di vigilanza, tutte le attività svolte dal personale con qualifica ispettiva sono disposte esclusivamente dalle strutture centrale e territoriali dell'Ispettorato, alle quali spettano in via esclusiva l'emanazione dei relativi atti. Le attività di accertamento tecnico effettuate per conto dell'Inps e dell'Inail, ovvero di altri soggetti istituzionali, sono disciplinate da apposite convenzioni.
Il direttore e i dirigenti della struttura centrale e delle strutture territoriali dell'Ispettorato coordinano sul piano operativo tutta l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, pianificando periodicamente, anche attraverso strumentazioni informatiche, tutta la programmazione del personale ispettivo dell'Ispettorato, dell'Inps e dell'Inail.
Gli altri organi di vigilanza che svolgono accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale assicurano, sulla base di quanto stabilito in sede di Commissione centrale di coordinamento (cfr. art. 3D.Lgs. n. 124/2004), il raccordo con la sede centrale e le sedi territoriali dell'Ispettorato.
I protocolli e le convenzioni già stipulati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzati allo scambio di informazioni, all'accesso a banche dati o comunque ad una maggiore efficacia dell'attività di vigilanza continuano ad avere effetto, sino alla loro scadenza, nei confronti dell'Ispettorato.
Gli ispettorati territoriali stipulano appositi protocolli d'intesa con le Procure della Repubblica perdisciplinare le modalità di trasmissione delle deleghe alle indagini affidate agli stessi ispettorati.
Al personale ispettivo dell'Ispettorato, nonché dell'Inps e dell'Inail, compete, in deroga alle discipline normative e contrattuali vigenti, il medesimo trattamento di missione. Il trattamento di missione è disciplinato, per quanto non espressamente previsto e in quanto compatibile, dalla L. n. 836/1973 .
L'Ispettorato attiva specifiche coperture assicurative per il proprio personale, ivi compreso il personale dell'Arma e il personale ispettivo dell'Inps e dell'Inail, che utilizza il mezzo proprio per fini istituzionali, volte a garantire i seguenti rischi:
- danni materiali alle autovetture di proprietà che non siano già coperti dalla Rca obbligatoria;
- lesioni o decesso del conducente che non siano già coperti dalla Rca obbligatoria o dalla copertura Inail;
- lesioni o decesso dell'eventuale collega terzo trasportato, che non siano già coperti dalla Rca obbligatoria o dalla copertura Inail.
Il direttore, con specifico provvedimento, può individuare ulteriori rischi da sottoporre a copertura assicurativa.
A ll'Ispettorato si applica l'art. 1 del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 .
L'Ispettorato può farsi rappresentare e difendere, nel primo e secondo grado di giudizio, da propri funzionari nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nelle materie di cui all' art. 6, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 150/2011 , nonché negli altri casi in cui la legislazione vigente consente alle amministrazioni pubbliche di stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti.
In relazione ai giudizi di secondo grado, l'Ispettorato trasmette tempestivamente all'Avvocatura dello Stato la relativa documentazione affinché quest'ultima valuti la sussistenza di questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici ai fini della assunzione della trattazione della causa. Entro i termini stabiliti da apposita convenzione con l'Ispettorato, l'Avvocatura generale dello Stato comunica alla competente sede dell'Ispettorato l'esito della predetta valutazione. Nelle more della stipula della convenzione, l'Avvocatura generale dello Stato comunica all'Ispettorato la propria determinazione entro il termine di 15 giorni. In assenza di tale comunicazione entro il termine stabilito, l'Ispettorato può provvedere alla rappresentanza in giudizio mediante propri funzionari. L'Avvocatura generale dello Stato assicura, inoltre, la rappresentanza e difesa nei giudizi di secondo grado in tutti i casi in cui lo richieda l'Ispettorato .
Nelle ipotesi in cui non sia possibile rispettare i suddetti termini in considerazione della ristrettezza dei tempi per l'assunzione della causa, l'Ispettorato può farsi rappresentare in giudizio mediante propri funzionari dandone immediata comunicazione alla Avvocatura dello Stato. In conclusione
Al fine di garantire il passaggio graduale delle funzioni e il pieno regime delle attività, in fase di prima attuazione, e per un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data d'inizio di operatività dell'Ispettorato, con accordo tra le amministrazioni interessate, può essere stabilito che le attività strumentali connesse al funzionamento dello stesso siano svolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nelle more dell'avvio dell'operatività dell'Ispettorato gli oneri per le attività svolte a decorrere dalla nomina del direttore sono anticipate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sulle risorse destinate all'Ispettorato medesimo.
Al fine di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa l'Ispettorato e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipulano appositi accordi o protocolli d'intesa per disciplinare le modalità di avvalimento del personale in forza presso ciascuna delle suddette amministrazioni. I relativi oneri, compresi quelli accessori al trattamento economico, restano a carico delle amministrazioni di provenienza.
Al fine di consentire il rapido avvio dell'Ispettorato, lo stesso può avvalersi degli strumenti applicativi ed informatici di altre amministrazioni già in uso presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità stabilite da specifici accordi, nonché delle infrastrutture tecnologiche ed applicative realizzate dal medesimo Ministero per la gestione del sistema informativo dell'attività di vigilanza.
Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, l'Ispettorato provvede ad omogeneizzare progressivamente le dotazioni strumentali, anche informatiche, messe a disposizione del personale ispettivo dell'Ispettorato, dell'Arma e del personale ispettivo dell'Inps e dell'Inail.
Infine, nell'attesa dell'adozione di specifici atti regolamentari adottati dal direttore, trova applicazione per l'Ispettorato il D.M. 4 novembre 1994, n. 757 , in tema di accesso agli atti. |