La causale nei contratti di somministrazione

21 Agosto 2014

Mentre ci apprestiamo a vivere una “nuova era” per i contratti a tempo determinato e di somministrazione acausali con la riforma Poletti, per quanto riguarda il periodo ante riforma continuano i contenziosi su tale materia. La suprema corte di cassazione con sentenza n. 17540 afferma che il contratto di somministrazione o fornitura di manodopera non può omettere di indicare la relativa causale, né può indicarla in maniera generica limitandosi a riproporre ili contenuto della previsione normativa.

Mentre ci apprestiamo a vivere una “nuova era” per i contratti a tempo determinato e di somministrazione acausali con la riforma Poletti, per quanto riguarda il periodo ante riforma continuano i contenziosi su tale materia. La suprema corte di cassazione con sentenza n. 17540 afferma che il contratto di somministrazione o fornitura di manodopera non può omettere di indicare la relativa causale, né può indicarla in maniera generica limitandosi a riproporre ili contenuto della previsione normativa.

La Suprema Corte afferma inoltre che l'astratta legittimità della causale indicata nel contratto di somministrazione non basta a rendere legittima l'apposizione del termine al rapporto, occorre che vi sia corrispondenza effettiva tra quanto indicato nella causale apposta e la concreta assegnazione del lavoratore a mansioni conformi.

Non è inoltre ammissibile, che il contratto di somministrazione taccia semplicemente le motivazioni riservandosi di comunicarle successivamente, poiché tale comportamento sarebbe sanzionabile con l'illegittimità del contratto e la conseguente instaurazione del rapporto con l'utilizzatore.

La corte inoltre affronta la risoluzione del rapporto per mutuo consenso alla scadenza del contratto a termine affermando in tal senso che la mera inerzia del lavoratore al termine del contratto di lavoro determinato non può identificarsi come chiara intenzione di voler terminare il rapporto di lavoro.

Grava sul datore di lavoro, che richiami la risoluzione per mutuo consenso, l'onere di provare le circostanza dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di voler porre fine ad ogni rapporto di lavoro.

Non basta il protrarsi del tempo dal termine per l'esercizio del diritto d'azione per configurarsi una risoluzione per mutuo consenso, ma occorre che il decorrere del tempo sia accompagnato da ulteriori circostanze oggettive, che per le loro caratteristiche di incompatibilità con la prosecuzione del rapporto possano essere interpretate come una “volontà chiara e certa delle parti di volere, d'accordo tra loro, porre effettivamente fine ad ogni rapporto lavorativo

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