CGUE: è lecito il limite dei 25 anni nel contratto di lavoro intermittente
21 Agosto 2017
La Corte di Giustizia della UE, con sentenza del 19 luglio 2017 causa C - n. 143/16, ha ritenuto legittima l'apposizione del limite dei 25 anni per l'assunzione, ed anche il licenziamento al compimento della medesima età, con riferimento al contratto di lavoro intermittente.
La domanda di pronuncia pregiudiziale – proposta nell'ambito di una controversia tra una società italiana ed un suo dipendente, in merito alla risoluzione del contratto di lavoro intermittente di quest'ultimo, avvenuta in base al solo motivo che il convenuto aveva compiuto 25 anni – verte sull'interpretazione della normativa nazionale di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 276/2003. Secondo tale disposizione, il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di età, la quale confliggerebbe con l'art. 2, par. 1, par. 2 lett. a) e l'art. 6, par. 1, della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, nonché con l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
I giudici di Lussemburgo, investiti della questione, hanno avuto subito modo di osservare che l'art. 34 del D.Lgs. n. 276/2003 ha introdotto due diversi regimi, non solo per l'accesso e le condizioni di lavoro, ma anche per il licenziamento dei lavoratori intermittenti, in funzione della fascia di età alla quale detti lavoratori appartengono. Proseguendo nella sua analisi, la Corte di Giustizia ha evidenziato come, in udienza, il governo italiano abbia chiarito che l'obiettivo principale e specifico della disposizione controversa è unicamente quello di riconoscere ai giovani una prima possibilità di accesso al mercato del lavoro, al fine di porli in una situazione di vantaggio concorrenziale all'interno del detto mercato.
Alla luce di tutte le considerazioni portate dal governo italiano a sostegno dei limiti d'età, la Corte UE ha stabilito che tutti i riferimenti normativi soprarichiamati, che stabiliscono un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una disposizione, quale quella di cui al procedimento principale, che autorizza un datore di lavoro a concludere un contratto di lavoro intermittente con un lavoratore che abbia meno di 25 anni, qualunque sia la natura delle prestazioni da eseguire, e a licenziare detto lavoratore al compimento del venticinquesimo anno, giacché tale disposizione persegue una finalità legittima di politica del lavoro e del mercato del lavoro e i mezzi per conseguire tale finalità sono appropriati e necessari. |