Se manca l’accordo, il lavoro nelle festività viola il diritto al riposo
21 Settembre 2015
Esiste il diritto soggettivo di astenersi dall'attività lavorativa in occasione di festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili e religiose, derogabile solo dall'espresso accordo delle parti. È quanto afferma la Cassazione, con sentenza n. 16592/2015, interpretando l'art. 2, L. n. 260/1949.
I Giudici territoriali avevano dichiarato la nullità del provvedimento del datore di lavoro che, avendo richiesto la prestazione lavorativa in una giornata in cui non poteva esigerla, comminava la sanzione disciplinare della multa alla ricorrente che non si era presentata al lavoro nella festività del 6 gennaio.
Dello stesso avviso la Corte di Cassazione: è legittimo il rifiuto opposto dalla lavoratrice, non essendo consentito al datore di lavoro trasformare unilateralmente le festività in giornate lavorative ed essendo nulle le clausole della contrattazione collettiva che prevedono l'obbligo della prestazione durante le festività. Infatti, l'interpretazione dell'art. 2, L. n. 260/1949 fornita nella sentenza in commento chiarisce che il diritto di astensione ivi previsto è un diritto assoluto, derogabile solo su espresso accordo delle parti e non suscettibile di eccezioni derivanti da comprovate esigenze aziendali ovvero in forza di previsioni di fonte contrattuale collettiva, come invece sosteneva la società datrice di lavoro.
Pertanto, conclude la Corte, “il provvedimento del datore di lavoro, in difetto di un consenso del lavoratore a prestare la propria attività nella festività infrasettimanale, determina la nullità dello stesso e integra un inadempimento parziale del contratto di lavoro, con la conseguenza che la mancata ottemperanza allo stesso provvedimento da parte del lavoratore trova giustificazione sia quale attuazione di un'eccezione di inadempimento (art. 1460 cod. civ.), sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti”. |