Il rifiuto di lavorare l’8 dicembre non fa perdere il diritto alla normale retribuzione
21 Ottobre 2016
Cass. sez. lav. 19 ottobre 2016, n. 21209
I giudici di merito accoglievano la domanda proposta da un gruppo di dipendenti al fine di vedersi retribuita la festività dell'8 dicembre. La giornata, infatti, rientra tra le festività per le quali spetta il diritto ad astenersi dal lavoro o, in caso di effettuazione della prestazione, anche un compenso aggiuntivo ai sensi dell'art. 2, L. n. 260/49, disposizione che non può essere modificata in senso peggiorativo dalla contrattazione collettiva.
Il datore di lavoro ricorreva per la cassazione della sentenza denunciando che i lavoratori non avevano prestato l'attività programmata per loro espressa volontà, e ciò in violazione delle disposizioni del CCNL secondo cui, in cambio di numerosi trattamenti di miglior favore, “nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo”. Tale indebito rifiuto paralizzerebbe la richiesta di pagamento della prestazione.
La tesi viene respinta dalla Corte di Cassazione. È infatti ormai consolidata la giurisprudenza della Corte di legittimità per cui “il diritto dei lavoratore di astenersi dall'attività lavorativa in caso di festività è pieno ed ha carattere generale e quindi non rilevano le ragioni che hanno determinato l'assenza di prestazione, peraltro stabilita per legge”. Inoltre, continuano i giudici, “il trattamento economico ordinario deriva direttamente dalla legge e non possono su questo piano aver alcun rilievo le disposizioni contrattuali, che potrebbero avere, al più, un rilievo disciplinare”. |