Fatto sussistente e reintegra

28 Dicembre 2016

Relativamente al licenziamento disciplinare, se il dipendente ha effettivamente tenuto una certa condotta, può negarsi in ogni caso la sua reintegra?

Relativamente al licenziamento disciplinare, se il dipendente ha effettivamente tenuto una certa condotta, può negarsi in ogni caso la sua reintegra?

Ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.Lgs. n. 23/2015 la tutela reale, ossia la reintegra del lavoratore, viene stabilita per i casi in cui "il fatto non sussista". In merito, già nel 2015, i giudici di legittimità avevano sostenuto la riconducibilità a tale previsione normativa non solo delle ipotesi in cui il fatto non risulti sussistente nella sua materialità, ma anche quelle in cui esso sia individuabile naturalisticamente, in quanto realizzatosi nella realtà. Questo in quanto dovrà essere valutato anche l'ulteriore elemento dell'antigiuridicità del fatto commesso, ciò sul piano oggettivo e soggettivo della rimproverabilità. Qualora tale connotato sia assente, la condotta del dipendente non può qualificarsi come inadempimento. Recentemente: Cass. n. 18418/2016.

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