Modifiche alla disciplina delle visite mediche di controllo

La Redazione
22 Gennaio 2016

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri, la n. 16/2016, il Decreto del Ministero del Lavoro, emanato lo scorso 11 gennaio di concerto con il Ministero della Salute, di integrazione e modifica del Decreto 15 luglio 1986, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'INAIL.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri, la n. 16/2016, il Decreto del Ministero del Lavoro, emanato lo scorso 11 gennaio di concerto con il Ministero della Salute, di integrazione e modifica del Decreto 15 luglio 1986, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'INAIL.

Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, per i quali l'assenza è riconducibile a:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita e risultanti da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare;
  • stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta che determini una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 67%.

Le nuove regole entrano in vigore oggi, 22 gennaio 2016.

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