Gruppi di imprese e interesse al distacco
22 Gennaio 2016
Con Interpello n. 1/2016, il Ministero del Lavoro ha espresso il proprio parere in merito alla possibilità, nelle ipotesi in cui il distacco dei lavoratori avvenga nell'ambito di un gruppo di imprese, di considerare il requisito dell'interesse del distaccante in termini pressoché analoghi a quanto espressamente previsto dall'art. 30, co. 4 ter, D.Lgs. n. 276/2003.
Ricorda il Dicastero che il requisito dell'interesse deve essere “specifico, rilevante, concreto e persistente, accertato caso per caso, in base alla natura dell'attività espletata, potendo ad ogni modo coincidere con qualsiasi tipo di interesse produttivo dell'impresa distaccante, anche di carattere non economico” e che la norma in questione “chiarisce che nell'ambito di imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete ai sensi del D.L. n. 5/2009 (conv da L. n. 33/2009), l'interesse del distaccante insorge automaticamente in forza dell'operare della rete”. Chiarisce inoltre che “anche nel gruppo di imprese può ritenersi che venga condiviso un medesimo disegno strategico finalizzato al raggiungimento di un unitario risultato economico che trova, peraltro, rappresentazione finanziaria nel bilancio consolidato di gruppo”.
Conclude pertanto il Ministero che appare possibile ritenere che in caso di ricorso all'istituto del distacco tra società appartenenti al medesimo gruppo di imprese – ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2359, co. 1, c.c. – l'interesse della società distaccante possa coincidere nel comune interesse perseguito dal gruppo, analogamente a quanto espressamente previsto dal Legislatore nell'ambito del contratto di rete. |