Lavoratore e datore di lavoro: secondo periodo di prova

25 Gennaio 2016

Tra il medesimo lavoratore e datore di lavoro è data la possibilità di concordare un secondo periodo di prova per l'assolvimento di mansioni già svolte?

Tra il medesimo lavoratore e datore di lavoro è data la possibilità di concordare un secondo periodo di prova per l'assolvimento di mansioni già svolte?

Il patto di prova, ex art. 2096, è finalizzato a garantire, ad entrambe le parti del rapporto di lavoro, la tutela dell'interesse a verificare la convenienza del rapporto stesso.

La Suprema Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con la sentenza del 3 novembre 2014, n. 23381, ha sostenuto che la reiterazione del periodo di prova in un successivo contratto stipulato tra i medesimi soggetti, non è, a priori, illegittimo. Suddetto periodo consente al datore di “accertare le capacità del lavoratore” e, a quest'ultimo, di “valutare l'entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto”. Sarà, dunque, ammissibile prevedere un secondo periodo, nel momento in cui esso abbia tali finalità, con il presupposto che, nel tempo, alcuni fattori possano incidere sulle capacità professionali del lavoratore nonché su aspetti personali della vita di questo.

L'esigenza della reiterazione rappresenta una scelta del datore, valutata su ragioni di opportunità/necessità, difficilmente sindacabile.

Si consideri, inoltre, un'ulteriore sentenza della Cassazione, sez. Lavoro n. 17371/2015, con la quale venne dichiarata invalida la reiterazione per una lavoratrice che aveva svolto, nel concreto, le medesime mansioni, seppur inquadrate in livelli diversi, superando con esiti positivi il periodo di prova inerente al primo contratto di lavoro.

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