Ispezioni e sgravi per riqualificazione del rapporto di lavoro
22 Gennaio 2016
Su istanza del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, il Ministero del Lavoro ha emanato l'Interpello n. 2/2016 in merito alla possibilità, o meno, di fruire dello sgravio contributivo triennale per nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2015 ex art. 1, co. 118, L. n. 190/2014, nell'ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo con o senza partita IVA o parasubordinato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a seguito di accertamento ispettivo.
Evidenzia dapprima il Dicastero che il beneficio in questione ha lo scopo di “sollecitare l'assunzione spontanea di personale, anche precedentemente impiegato con contratti di natura autonoma, il che certamente non avviene nel caso in esame. Tant'è che la concessione dell'esonero assumerebbe una natura premiale nei confronti di chi nulla ha fatto per contribuire ad una maggiore e stabile occupazione, ma, viceversa, ha violato diverse disposizione di legge”. Inoltre, si sottolinea che l'art. 54, D.Lgs. n. 81/2015 ha “escluso la possibilità di avvantaggiarsi della estinzione degli illeciti qualora sia già iniziato un accertamento ispettivo il che, a maggior ragione, comporta l'impossibilità di avvantaggiarsi di un esonero contributivo addirittura dopo la definizione dello stesso accertamento”.
In conclusione, a parere del MinLav, non è possibile fruire dell'esonero contributivo triennale laddove il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non sia stato instaurato per libera scelta del datore di lavoro, ma in conseguenza di un accertamento ispettivo. |