Responsabiltà solidale nell'appalto: requisiti

23 Aprile 2015

Il principio fondante dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 consiste nell'introdurre la responsabilità di chi abbia in concreto beneficiato della prestazione lavorativa; il requisito necessario per far ritenere sussistente l'obbligazione solidale è proprio lo svolgimento di una prestazione lavorativa nell'ambito di un appalto.

Il principio fondante dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 consiste nell'introdurre la responsabilità di chi abbia in concreto beneficiato della prestazione lavorativa; il requisito necessario per far ritenere sussistente l'obbligazione solidale è proprio lo svolgimento di una prestazione lavorativa nell'ambito di un appalto. Appare quindi contrastante sostenere che appaltatori e committenti debbano solidalmente sopperire i giorni di mancato lavoro dovuti all'inadempimento del datore di lavoro anche nei periodi in cui la prestazione lavorativa a loro favore non è stata prestata: in quel lasso di tempo, infatti, non vi è la circostanza di fatto che fa scattare la responsabilità solidale.

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