Mancato superamento del patto di prova, ingiustificatezza del licenziamento

La Redazione
22 Maggio 2017

L'indimostrata sussistenza di un valido patto di prova apposto per iscritto al contratto di lavoro in esame comporta l'ingiustificatezza del licenziamento impugnato, ex art. 1 e ss. della Legge n. 604 del 1966 in quanto fondato su di una ragione inesistente ...

L'indimostrata sussistenza di un valido patto di prova apposto per iscritto al contratto di lavoro in esame comporta l'ingiustificatezza del licenziamento impugnato, ex art. 1 e ss. della Legge n. 604 del 1966 in quanto fondato su di una ragione inesistente e, cioè, sull'asserito mancato superamento di un patto di prova in realtà non validamente stipulato per iscritto dalle parti e, quindi, nullo o inefficace, ex art. 2096 c.c.

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