Scelta dei lavoratori in mobilità e onere del datore dimostrare le professionalità
22 Giugno 2016
In tema di licenziamento collettivo, ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1, la riduzione del personale deve, in linea generale, investire l'intero ambito aziendale, potendo essere limitato a specifici rami d'azienda soltanto se caratterizzati da autonomia e specificità delle professionalità utilizzate, infungibili rispetto alle altre: non è possibile dunque limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti ad un reparto se detti lavoratori sono idonei ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti; è onere probatorio a carico del datore di lavoro quindi la dimostrazione della ricorrenza di specifiche professionalità o comunque delle situazioni oggettive che rendano impraticabile qualunque comparazione.
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