Responsabilità solidale committente e applicazione del codice appalti pubblici

La Redazione
22 Giugno 2017

Sotto il profilo soggettivo, deve ritenersi l'applicazione dell'art. 29, secondo comma, del D.lgs. n. 276 del 2003 nei confronti di società soggetta all'applicazione del codice degli appalti pubblici. Pur costituendo il D.lgs. n. 163 del 2006 un corpus normativo speciale che ha regolamentato l'intera materia dell'appalto ...

Sotto il profilo soggettivo, deve ritenersi l'applicazione dell'art. 29, secondo comma, del D.lgs. n. 276 del 2003 nei confronti di società soggetta all'applicazione del codice degli appalti pubblici.
Pur costituendo il D.lgs. n. 163 del 2006 un corpus normativo speciale che ha regolamentato l'intera materia dell'appalto in maniera del tutto peculiare - tanto che l'art. 4 rinvia alle disposizioni del codice civile solo “per quanto non espressamente previsto nel presente codice” e che, pertanto, gli appalti pubblici non sono regolamentati dall'art. 1655 c.c. (per cui non si applicano le norme ex art. 29) - deve tuttavia ritenersi che, considerato il tenore lessicale della norma (che si riferisce a tutti i committenti), il principio abbia efficacia di carattere generale e che l'unica deroga all'applicazione dell'art. 29, secondo comma, possa rinvenirsi esclusivamente per la pubblica amministrazione.

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