L’illegittimo accesso ai dati dei clienti può incrinare il vincolo fiduciario?

La Redazione
22 Giugno 2017

A seguito della contestazione di plurime illegittime visualizzazioni di alcuni clienti, senza indicazione del motivo, viene intimato il recesso ad una operatrice specializzata customer care. Da approfondire, però, l'atteggiamento datoriale, in un certo senso tollerante la prassi.

Cass. sez. lav., 8 giugno 2017, n. 14319

A seguito della contestazione di plurime illegittime visualizzazioni di alcuni clienti, senza indicazione del motivo, veniva intimato il recesso ad una operatrice specializzata customer care.

Licenziamento ritenuto illegittimo nei primi due gradi di giudizio, permanendo dubbi in ordine alla effettiva obbligatorietà della rigida osservanza della procedura aziendale, nonché sul fatto che l'atteggiamento datoriale, in un certo senso tollerante la prassi suddetta, escludeva che il comportamento contestato avesse potuto incrinare in modo irrimediabile il vincolo fiduciario.

Per i giudici della Cassazione, la questione è da rinviare alla Corte d'Appello in diversa composizione: non risulta, infatti, correttamente individuato e applicato il parametro normativo e le relative specificazioni inerenti al vincolo fiduciario.

In particolare, la Corte distrettuale non ha adeguatamente valutato l'esistenza di un prassi tollerata sulla inosservanza della procedura aziendale in ordine alle visualizzazioni del traffico telefonico degli utenti, senza la indicazione dei motivi del contatto. Andava, poi, indagato se tale inosservanza fosse stata determinata da mere logiche di velocizzazione delle operazione ovvero da violazioni degli obblighi di fedeltà e diligenza, considerando altresì che la dipendente, per gli stessi fatti, era stata rinviata a giudizio dal GIP per il reato di cui all'art. 617 c.p., avendo questa tenuto un comportamento contrario all'art. 48, par. B) del CCNL Telecomunicazioni.

In conclusione, a parere della Suprema Corte, risulta necessario verificare se la fiducia fosse stata posta in discussione e ciò sia in virtù delle funzioni svolte dalla lavoratrice e per il suo potere discrezionale in ordine alla possibilità di accedere alla visualizzazione del traffico telefonico, sia per avere esposto il datore di lavoro al rischio, nei confronti degli utenti, della violazione dei diritti di riservatezza e segretezza.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.