Calcolo per “teste” dei lavoratori svantaggiati

La Redazione
22 Luglio 2015

L'Interpello n. 17/2015 del Ministro del Lavoro precisa quali sono le modalità di computo da seguire per la corretta determinazione della percentuale minima del 30% dei soggetti svantaggiati nelle cooperative sociali di tipo b): per “teste” o in base alle ore lavorate?

L'Interpello n. 17/2015 del Ministro del Lavoro precisa quali sono le modalità di computo da seguire per la corretta determinazione della percentuale minima del 30% dei soggetti svantaggiati nelle cooperative sociali di tipo b): per “teste” o in base alle ore lavorate?

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del MinLav sottolinea che l'art. 4, co. 2, L. n. 381/1991 utilizza le locuzioni “persone svantaggiate” e “lavoratori della cooperativa” ai fini della individuazione della percentuale minima del 30%, non richiamando in alcun modo criteri afferenti all'orario di lavoro effettivamente svolto dai soggetti disagiati. Lo scopo perseguito, difatti, è quello di “creare opportunità lavorative per quelle persone che, proprio a causa della loro condizione di disagio psichico, fisico e sociale, trovano difficoltà all'inserimento nel mercato del lavoro, anche e soprattutto laddove si richieda loro una prestazione lavorativa a tempo pieno”.

Il Dicastero, quindi, conclude che la determinazione del 30% dei soggetti svantaggiati vada effettuata per “teste” e non in base alle ore effettivamente svolte dai lavoratori stessi.

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