La violazione dell’obbligo di non concorrenza può essere punito con la perdita dei compensi aggiuntivi
22 Agosto 2017
Costituisce modifica in melius la clausola aggiunta all'originario contratto di agenzia con la quale, in luogo del precedente generale obbligo di non concorrenza, viene lasciata all'agente la libertà di scegliere fra astenersi dallo svolgere attività in concorrenza con la ditta mandante (ottenendo grazie a ciò un compenso aggiuntivo rispetto a tutti gli altri regolati dalla legge e dal contratto) e non rispettare questo limite, rinunciando però al beneficio ad esso correlato, senza subire nessun'altra conseguenza negativa, poiché "il verificarsi della condizione (lo svolgimento di attività concorrenziale) non comporta, a differenza della violazione del patto di non concorrenza, alcuna penale o obbligazione risarcitoria". |