Prestazioni a favore degli extracomunitari non vedenti

La Redazione
22 Ottobre 2015

L'INPS, con Messaggio n. 6456/2015 – non ancora pubblicato sul sito dell'Istituto – informa circa gli adeguamenti interpretativi adottati a seguito della pronuncia della Consulta n. 22/2015 che estende agli extracomunitari, legalmente soggiornanti, il diritto alle prestazioni riconosciute ai ciechi civili.

L'INPS, con Messaggio n. 6456/2015 – non ancora pubblicato sul sito dell'Istituto – informa circa gli adeguamenti interpretativi adottati a seguito della pronuncia della Consulta n. 22/2015 che estende agli extracomunitari, legalmente soggiornanti, il diritto alle prestazioni riconosciute ai ciechi civili.

La Corte Costituzionale, difatti, si è nuovamente espressa in merito alla portata dell'art. 80, co. 19, L. n. 388/2000 riconoscendo ai cittadini stranieri extracomunitari non vedenti, anche se sprovvisti del permesso di lungo soggiorno, il diritto alla pensione e all'indennità speciale riconosciute ai ciechi totali e parziali, qualora titolari di permesso di soggiorno di almeno un anno ex art. 41 T.U. immigrazione.

Si tratta dell'ultimo di una serie di interventi con cui la Corte ha ampliato la portata della norma, estendendo il diritto all'assegno mensile di invalidità, all'indennità di accompagnamento, all'indennità di frequenza, alla pensione di inabilità (cfr. sent. nn. 306/2008, 11/2009, 187/2010, 329/2011, 40/2013).

L'INPS precisa che la prestazione andrà riconosciuta fino alla relativa data di scadenza e prorogata alla consegna della ricevuta della richiesta di rinnovo rilasciata dalla Questura competente e che, in ogni caso, la pronuncia della Corte non potrà trovare applicazione nelle ipotesi di situazioni ormai consolidate per effetto di sentenze passate in giudicato che abbiano negato la prestazione.

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