Legge di Bilancio 2017: le novità su lavoro e famiglia
22 Dicembre 2016
Entrerà in vigore il 1 gennaio 2017 la l. 11 dicembre 2016, n. 232 “Legge di Bilancio 2017”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2017, n. 297 (Suppl. ordinario n. 57). Di seguito le principali novità introdotte in materia di lavoro e famiglia.
Il Premio alla nascita consiste in un contributo economico di 800 euro per i nuovi nati o per i minori adottati a decorrere dal 1 gennaio 2017. L'importo, che non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF, è corrisposto in un'unica soluzione dall'INPS a seguito della domanda presentata dalla futura madre già dal compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.
Confermato il Bonus bebè, assegno erogato mensilmente ai genitori di bambini di età inferiore ai tre anni nati, adottati o in affidamento preadottivo tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, con ISEE che non superi i 25.000 euro, già operativo dal 2013.
Prorogato per il 2017 e il 2018 anche il Congedo parentale obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, fruibile, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. La durata è stata aumentata a due giorni per il 2017 e a quattro per il 2018, anno in cui il padre potrà anche astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.
Ulteriore novità è la previsione di Buoni nido, attribuiti alle famiglie per i bambini nati a decorrere dal 1 gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido (pubblici e privati) nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini al di sotto dei tre anni d'età, affetti da gravi patologie croniche. Si tratta di un buono di 1000 euro, su base annua, parametrato ad undici mensilità e corrisposto dall'INPS al genitore richiedente che abbia preventivamente depositato la documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private. Tale beneficio non è cumulabile con i voucher baby-sitting e asilo nido previsti dall'art. 4, comma 24, lett. b), l. n. 92/2012 né con la detrazione ai fini IRPEF pari al 19% delle spese sostenute per asili nido.
Stante i risultati positivi del periodo sperimentale, sono stati riconfermati anche per il biennio 2017- 2018 i Voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting e i Contributi per gli asili nido di cui all'art. 4, comma 24, l. n. 92/2012 previsti per le madri lavoratrici dipendenti e autonome, per gli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità o in alternativa al congedo parentale.
Al fine di sostenere le famiglie e incentivare la natalità, inoltre, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo denominato “Fondo di sostegno alla natalità” diretto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 1 gennaio 2017, tramite il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.
Fonte: ilfamiliarista.it |