Datore di lavoro distaccato: poteri direttivi e disciplinari
22 Dicembre 2016
Il distacco del lavoratore non comporta una novazione soggettiva ed il sorgere di un nuovo rapporto con il beneficiario della prestazione lavorativa, bensì soltanto una modificazione nell'esercizio del rapporto: l'obbligazione del lavoratore, difatti, viene adempiuta non in favore del datore di lavoro distaccante, ma in favore del datore di lavoro distaccato, con attribuzione a quest'ultimo dei poteri direttivi e disciplinari sino al momento in cui persiste l'interesse del datore di lavoro distaccante alla prosecuzione della prestazione del lavoratore presso il datore di lavoro distaccato. |