Contratto a tempo determinato: malattia
23 Gennaio 2015
Si desidera sapere di quali tutele goda il lavoratore a tempo determinato in caso di malattia.
In caso di malattia ai lavoratori a tempo determinato spetta la conservazione del posto fino al termine di scadenza del contratto. I trattamenti previdenziali di malattia sono corrisposti per un periodo non superiore a quello dell'attività lavorativa prestata nei 12 mesi immediatamente precedenti l'evento morboso, fermi restando i limiti massimi di durata previsti dalle vigenti disposizioni di legge, cioè 180 giorni nell'anno solare (D.L. n. 463/1983, art. 5, comma 1). Nel periodo di attività lavorativa, cui commisurare temporalmente il trattamento di malattia debbono intendersi compresi: -
i periodi di cassa integrazionee di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità;
-
le feriee le altre giornate comunque retribuite e le giornate di riposo settimanale(comprese le “seste giornate”, in caso di settimana corta) cadenti tra due giorni lavorati o retribuiti. Il lavoratore che nei 12 mesi immediatamente precedenti non possa far valere periodi lavorativi superiori a 30 giorni, ha diritto al trattamento economico e all'indennità di malattia per un periodo massimo di 30 giorni nell'anno solare. In tal caso l'indennità è corrisposta direttamente dall'Inps. Il datore di lavoro non può anticipare l'indennità di malattia a carico Inps per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore a tempo determinato alle proprie dipendenze. Le indennità relative ad un maggior numero di giornate indennizzabili sono corrisposte direttamente dall'Inps. |