Godimento delle ferie
30 Gennaio 2015
Si desidera sapere cosa prevede la legge in materia di godimento delle ferie e quali siano le conseguenze per il datore di lavoro che non verifichi l'effettiva fruizione delle stesse da parte dei lavoratori.
Secondo la legge ogni lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, il periodo di ferie va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione (D.Lgs. n. 66/2003, art. 10). Un terzo periodo, se contrattualmente attribuito in eccedenza al minimo di quattro settimane stabilito dalla legge, potrà essere fruito anche in modo frazionato entro il termine stabilito dai contratti collettivi ovvero monetizzato. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dall'indennità per ferie non godute, se non in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. In considerazione di ciò, l'azienda deve verificare l'effettivo godimento delle 2 settimane di ferie nel 2014 e tenere presente che le restanti settimane di ferie, non fatte nel 2013, andranno fruite entro il 30 giugno 2015. In caso di violazione, è prevista una la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro (se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 2 anni, la sanzione è da 800 a 3.000 euro; se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 4 anni, la sanzione è da 1600 a 9.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta) (D.Lgs. n. 66/2003, art. 18-bis).
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