Tutele crescenti al via

La Redazione
23 Febbraio 2015

Il Decreto legislativo in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, attuativo del Jobs Act, è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri tenutosi lo scorso venerdì. Attesa nei prossimi giorni la pubblicazione in Gazzetta.

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi lo scorso venerdì, ha approvato in via definitiva il Decreto legislativo in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, attuativo del Jobs Act.

Le disposizioni sul nuovo contratto di lavoro, che si applicano ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dopo l'entrata in vigore del Decreto (è attesa nei prossimi giorni la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), stabiliscono una nuova disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi:

  • per i licenziamenti discriminatori e per quelli nulli intimati in forma orale resta la reintegrazione nel posto di lavoro prevista dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970);
  • per i licenziamenti disciplinari, la reintegrazione resta solo per l'ipotesi in cui sia accertata “l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore”, mentre negli altri casi di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo – i cd. “licenziamenti ingiustificati” – viene introdotta una tutela risarcitoria in misura pari a 2 mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un minimo di 4 e un massimo di 24 mesi;
  • per i licenziamenti collettivi, in caso di violazione delle procedure (art. 4, comma 12, Legge n. 223/1991) o dei criteri di scelta (art. 5, comma 1), si applica lo stesso regime dell'indennizzo monetario che vale per gli individuali (da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità), salvo il caso di licenziamento collettivo intimato senza l'osservanza della forma scritta, cui si applica invece la reintegrazione;
  • per le piccole imprese la reintegra resta solo per i casi di licenziamenti nulli e discriminatori e intimati in forma orale, mentre negli altri casi di licenziamenti ingiustificati è prevista un'indennità crescente di 1 mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità;
  • per evitare il contenzioso si potrà fare ricorso alla nuova conciliazione facoltativa incentivata, che prevede che il datore di lavoro offra al lavoratore una somma esente da imposizione fiscale e contributiva pari ad 1 mese per ogni anno di servizio, non inferiore a 2 e fino a un massimo di 18 mensilità; con l'accettazione il lavoratore rinuncia alla causa;
  • la nuova disciplina si applica anche ai sindacati ed ai partiti politici.

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