Ammortizzatori sociali, approvato il Decreto di riordino

La Redazione
23 Febbraio 2015

L'ok definito è arrivato anche per il Decreto delegato del Jobs Act di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati. Insieme al Decreto sul nuovo contratto a tutele crescenti, approderà in G.U. nei prossimi giorni.

Il Decreto legislativo recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati" è stato approvato in via definitiva nel Consiglio dei Ministri di venerdì scorso. Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta.

Il Decreto, attuativo dell'art. 1, co. 2, lett. b), del Jobs Act, introduce:

  • la NASPI (nuova assicurazione sociale per l'impiego), che si applica agli eventi di disoccupazione occorsi dal 1° maggio 2015 ed a tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso l'impiego e che abbiano cumulato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni di lavoro e almeno 18 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi; la prestazione - la cui erogazione è condizionata alla partecipazione del disoccupato ad iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale - dura per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni di lavoro, e l'ammontare dell'indennità è commisurato alla retribuzione e non può eccedere i 1.300 euro;
  • l'Asdi (assegno di disoccupazione), introdotto in via sperimentale per quest'anno, che verrà riconosciuto per 6 mesi (fino ad esaurimento dei 300 milioni del fondo specificamente costituito), in misura pari al 75% dell'indennità NASPI, a chi, dopo la scadenza della NASPI, non ha trovato impiego e si trova in condizioni di particolare necessità;
  • la Dis-Col (disoccupazione per i collaboratori), per i co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS che perdono il lavoro e che vantano 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di disoccupazione alla data dell'evento; anche in questo caso, l'indennità è condizionata alla partecipazione ad iniziative di politiche attive e la durata della prestazione è pari alla metà delle mensilità contributive versate, con un massimo di 6 mesi.

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