Dimissioni ON LINE, risoluzioni consensuali e revoca. La nuova procedura di comunicazione

Andrea Costa
24 Marzo 2016

Dal 12 marzo 2016 sono state modificate in maniera radicale le procedure di comunicazione delle dimissioni, della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e della loro revoca. Il nuovo quadro normativo, formalmente finalizzato a contrastare le c.d. “dimissioni in bianco”, ha però introdotto numerosi elementi di criticità, non limitati al rispetto di una complessa procedura da parte del dipendente, ma estesi ai datori di lavoro, per i quali la legge non ha previsto idonei strumenti di tutela in caso di inerzia del dipendente, e alle stesse Autorità amministrative, con possibili riflessi negativi in termini di bilancio pubblico.
Premessa

Dal 12 marzo 2016 sono state modificate in maniera radicale le procedure di comunicazione delle dimissioni, della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e della loro revoca.

Il nuovo quadro normativo, formalmente finalizzato a contrastare le c.d. “dimissioni in bianco”, ha però introdotto numerosi elementi di criticità, non limitati al rispetto di una complessa procedura da parte del dipendente, ma estesi ai datori di lavoro, per i quali la legge non ha previsto idonei strumenti di tutela in caso di inerzia del dipendente, e alle stesse Autorità amministrative, con possibili riflessi negativi in termini di bilancio pubblico.

Considerazioni introduttive

Interoperatività del sistema informativo, la condivisione dei dati rilevanti ai fini del controllo e la semplificazione delle procedure rappresentano alcune delle priorità della corrente legislatura, per la realizzazione delle quali è necessario l'attivo coinvolgimento di tutti gli attori interessati.

In campo giuslavoristico tale processo di “semplificazione” delle procedure amministrative attraverso l'utilizzo dei sistemi informatici ha iniziato ad interessare, oltre al datore di lavoro ed ai professionisti che li assistono, anche il lavoratore, chiamato, dal 12 marzo 2016, a gestire una nuova procedura telematica di comunicazione delle dimissioni, della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e della loro revoca, pena l'inefficacia delle stesse.

Più nel dettaglio, la

L. 10 dicembre 2014, n. 183

, nel dettare i criteri di semplificazione e razionalizzazione delle procedure che riguardano la gestione dei rapporti di lavoro, ha delegato il Governo a prevedere “modalità semplificate per garantire data certa nonché l'autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore”, nonché l'individuazione di “modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere esclusivamente in via telematica tutti gli adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro”. Le nuove modalità di presentazione delle dimissioni volontarie e delle risoluzioni consensuali sono state definite dall'

art. 26, co. 3, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151

, mentre gli aspetti operativi e tecnici sono stati individuati dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 dicembre 2015. Con la

circolare n. 12 del 4 marzo 2016

il Ministero del Lavoro ha inoltre provveduto a fornire gli opportuni chiarimenti.

Da una prima analisi del nuovo impianto normativo si rileva come l'intervento del legislatore delegato volto, da un lato, a contrastare il fenomeno delle c.d. “dimissioni in bianco” prevedendo un sistema rinforzato in grado di garantire l'effettiva volontarietà del lavoratore e, dall'altro, a semplificare la gestione dei rapporti di lavoro, non sembra aver tenuto in debito conto tutti i criteri stabiliti dalla

L. n. 183/2014

, con il conseguente emergere di rilevanti elementi di criticità.

L'ambito di applicazione soggettivo

L'ambito di applicazione soggettivo delle nuove disposizioni è stato definito in maniera compiuta dall'

art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015

, ricomprendendo tutti i rapporti di lavoro subordinato, ad eccezione:

  • delle ipotesi previste dall'art. 55, co. 4, del Testo Unico sulla maternità, il

    D.Lgs. n. 151/2001

    , ovvero le richieste di dimissioni presentate dalle lavoratrici, durante il periodo di gravidanza, e dalle lavoratrici o dai lavoratori durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalla proposta di incontro con il minore o dalla comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento. In tali circostanze occorre continuare a convalidare le dimissioni o la risoluzione consensuale presso il servizio ispettivo della DTL competente;

  • dei lavoratori domestici; e

  • dei casi di recesso intervenuti nelle c.d. “sedi protette”, ovvero DTL, sindacato o Commissione di certificazione.

A norma di legge, pertanto, tutti gli altri soggetti – anche coloro che vanno in quiescenza – devono attenersi, a pena di inefficacia, al rispetto della comunicazione telematica.

Non senza destare perplessità, la citata

circolare n. 12/2016

ha ulteriormente ristretto l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni, escludendo anche il recesso:

  • nel corso del periodo di prova;

  • nel rapporto di lavoro marittimo, in quanto regolato dal Codice della Navigazione;

  • nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'

    art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001

    .

Non sono state previste particolari sanzioni per il lavoratore che presenti le proprie dimissioni con modalità differenti rispetto a quanto prescritto, se non l'inefficacia della comunicazione irrituale.

La nuova procedura telematica

Passando alla verifica della procedura operativa, dal 12 marzo 2016 il dipendente che rientri nell'ambito di applicazione soggettivo della nuova disciplina e che voglia volontariamente interrompere il proprio rapporto lavorativo deve seguire la procedura telematica procedendo in autonomia, ovvero avvalendosi dell'assistenza di un soggetto abilitato che funga da intermediario (un patronato, un'organizzazione sindacale, un ente bilaterale o le Commissioni di certificazione), pena l'inefficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale. Trattasi di una procedura rinforzata ed univoca, attivata dal lavoratore, nel corso della quale il datore di lavoro non può minimamente intervenire, pena l'applicazione di sanzioni. Laddove il datore di lavoro dovesse alterare i moduli è stata prevista una sanzione minima da 500 a 30.000 euro.

Qualora il lavoratore decidesse di seguire in autonomia la procedura telematica è necessario il possesso del PIN dell'INPS. Sul punto si rileva come il legislatore abbia previsto una doppia autenticazione di accesso in grado di garantire l'autenticità della manifestazione di volontà, mediante il possesso del PIN dell'INPS e dei codici di identificazione del sito ClicLavoro. Come chiarito dalla

circolare 12

/2016

, il secondo requisito non è più ritenuto indispensabile.

Diversamente, in caso di assistenza di un soggetto abilitato, quest'ultimo deve utilizzare la propria utenza ClicLavoro per accedere alle relative funzionalità e deve assumersi la responsabilità di accertare l'identità del lavoratore.

La compilazione del modulo on-line di trasmissione della comunicazione, può essere effettuata accedendo attraverso il portale

www.lavoro.gov.it

. Il modulo è composto di 5 sezioni, dedicate, rispettivamente alle informazioni relative:

  • al lavoratore (sez. 1),

  • al datore di lavoro (sez. 2),

  • al rapporto di lavoro dal quale si intende recedere (sez. 3),

  • alla comunicazione (sez. 4),

  • all'eventuale soggetto abilitato (sez. 5).

In linea generale non è necessario digitare le informazioni relative alle prime tre sezioni se il rapporto di lavoro è iniziato successivamente al 2008, anno di entrata in vigore del sistema delle comunicazioni obbligatorie, mentre negli altri casi è necessaria la compilazione.

La sezione 4 deve essere sempre compilata dal lavoratore, tenendo in debita considerazione i termini del preavviso. La formulazione non è chiara e si è posto il problema se si debba indicare nel campo “data di decorrenza di dimissioni/risoluzione consensuale” il primo giorno a partire dal quale decorre il preavviso, come previsto nella nota del Ministero del lavoro prot. n. 5130 del 25 marzo 2008 relativamente alla vecchia modalità prevista dalla

L. n. 188/2007

, ovvero il giorno successivo all'ultimo giorno di lavoro, quindi il primo giorno non lavorato. Sebbene si propenda più per la prima soluzione, soprattutto alla luce della ratio del provvedimento e al fine di evitare che ricada sul lavoratore l'onere di effettuare complicati calcoli che tengano conto del preavviso applicabile al caso di specie, si ritiene opportuno un chiarimento in merito da parte del Ministero del Lavoro.

Il modello, numerato in maniera automatica e univoca dal sistema telematico, contiene la data di trasmissione (marca temporale) a partire dalla quale il lavoratore può revocare le dimissioni o il recesso entro 7 giorni, sempre ricorrendo alle modalità telematiche previste dalla nuova procedura. Trattandosi di un atto recettizio, il datore di lavoro riceverà il relativo modulo di dimissioni tramite posta elettronica, anche certificata, mentre una analoga notifica viene effettuata dal sistema alla DTL competente.

Spunti di riflessione e aree di criticità

Passando agli aspetti di criticità che caratterizzano le nuove procedure, l'aspetto più problematico ha riguardato l'assenza di una specifica disciplina in caso di inerzia da parte del lavoratore nella presentazione del modello telematico. In tali circostanze il datore di lavoro può solo “suggerire” al lavoratore di adottare le procedure prescritte, mentre, come verificato in precedenza, la

L.

n. 183/2014

disponeva di dar rilevanza anche ai comportamenti concludenti come forma alternativa alle dimissioni.

Le alternative per il datore di lavoro non sono dunque molte nel caso in cui il lavoratore abbia presentato le dimissioni con modalità differenti da quelle telematiche, dovendolo considerare come assente ingiustificato, avviare la procedura disciplinare nel rispetto delle previsioni di cui all'

art. 7 della L. n. 300/1970

, e pervenire al licenziamento per giusta causa. Dunque, in presenza di un atto volontario del lavoratore di voler concludere il rapporto di lavoro – sebbene non rispettoso delle formalità richieste – la nuova disciplina innesta un procedimento “perverso” che, di fatto, ribalta sul datore di lavoro tutti i rischi e gli oneri connessi ad una procedura di licenziamento, compreso il versamento, in teoria non dovuto, del c.d. ticket NASpI previsto dall'

art.

2, co. 31, della L. n. 92/2012

.

Ma le conseguenze negative di una disposizione lacunosa non si limitano al datore di lavoro, gravando anche sulla collettività, dal momento che, in presenza di un licenziamento, dovranno attivarsi gli ammortizzatori sociali con i conseguenti riflessi negativi in termini di bilancio per lo Stato, dovendosi corrispondere la prestazione di sostegno al reddito NASpI.

Infine non si debbono sottovalutare le difficoltà che incontreranno i lavoratori nel gestire in autonomia l'intera procedura, non tanto per l'utilizzo degli strumenti informatici per i quali lo sviluppo della società moderna richiede sempre più una maggiore alfabetizzazione e dimestichezza, quanto per la tempestività della comunicazione. Difatti, diversamente dalla presentazione di un modulo cartaceo o dall'invio di una email, i tempi si dilatano considerevolmente quando si debba richiedere il PIN (dei 16 caratteri di cui è composto, i primi 8 vengono inviati via SMS, email o posta elettronica certificata, mentre i secondi 8 con posta ordinaria all'indirizzo di residenza), ovvero quando si voglia ricorrere al patronato, che richiede un appuntamento, o ci si rivolga ad una Commissione di certificazione, che comunque deve essere convocata.

In conclusione

La nuova procedura di trasmissione telematica di comunicazione delle dimissioni, della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e della loro revoca ricalca quanto previsto in precedenza dalla

L. 17 ottobre 2007, n. 188

, abrogata, dopo pochi mesi, dal

D.L. 25 giugno 2008, n. 112

convertito con

L. 6 agosto 2008, n. 133

.

La modifica delle disposizioni in precedenza regolate dalla Legge Fornero è stata però caratterizzata da un'incompleta attuazione della delega, con conseguenze negative tanto per il lavoratore, quanto per il datore di lavoro, nonché per il bilancio dello Stato. Si ritiene pertanto necessario un intervento urgente del legislatore che, quanto prima, adotti i necessari provvedimenti, soprattutto con riferimento al riconoscimento della rilevanza dei comportamenti concludenti al fine di dimostrare la volontà delle dimissioni.

Guida all'Approfondimento

Camera, Nuova procedura per le dimissioni, in Dir. Prat. Lav., 2016, 8, 488 ss.;

Falasca, Licenziamento se non si completa il percorso, in Quotidiano del Lavoro dell'11 marzo 2016;

Vademecum della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, 2016.

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