Tempestività della contestazione e diritto al recesso del datore

La Redazione
23 Marzo 2016

Nel licenziamento per giusta causa, l'immediatezza della comunicazione del provvedimento espulsivo - rispetto al momento della mancanza addotta a sua giustificazione - si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro: il tempo, più o meno lungo, trascorso tra l'accertamento del fatto attribuibile al lavoratore e la successiva (contestazione ed) intimazione di licenziamento disciplinare può, in concreto, indicare ...

Nel licenziamento per giusta causa, l'immediatezza della comunicazione del provvedimento espulsivo - rispetto al momento della mancanza addotta a sua giustificazione - si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro: il tempo, più o meno lungo, trascorso tra l'accertamento del fatto attribuibile al lavoratore e la successiva (contestazione ed) intimazione di licenziamento disciplinare può, in concreto, indicare - salvo che l'accertamento e la valutazione dei fatti ovvero la complessità della struttura organizzativa dell'impresa non richieda uno spazio temporale maggiore - l'assenza di un requisito della fattispecie prevista dall'art. 2119 c.c. (incompatibilità del fatto contestato con la prosecuzione del rapporto di lavoro) ed essere, quindi, sintomatico della mancanza d'interesse all'esercizio del diritto potestativo di licenziare. (Nella specie, la Corte ha dichiarato illegittimo il licenziamento per violazione del principio di immediatezza, considerato l'intervallo di tempo tra la condanna penale e la contestazione dell'addebito in sede disciplinare).

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