Trasferimento d’azienda e tutela dei lavoratori

La Redazione
30 Aprile 2015

In caso di trasferimento d'azienda, quali sono le ricadute sui rapporti di lavoro dei dipendenti? E in particolare, l'anzianità di servizio risulterà frazionata?

In caso di trasferimento d'azienda, quali sono le ricadute sui rapporti di lavoro dei dipendenti? E in particolare, l'anzianità di servizio risulterà frazionata?

In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il passaggio dei lavoratori alle dipendenze del cessionario si produce automaticamente, senza necessità che essi manifestino il loro consenso (art. 2112 c.c.) e quale che sia lo strumento tecnico giuridico attraverso il quale viene realizzato il trasferimento.

I lavoratori che per qualsivoglia ragione non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Il lavoratore conserva tutti i diritti derivanti dal pregresso rapporto di lavoro alle dipendenze del cedente e non soltanto quelli derivanti dall'anzianità (Cass. 1° luglio 1998, n. 6428).

Con riferimento precipuo all'anzianità, l'ordinamento vuole impedire che attraverso una fittizia e fraudolenta risoluzione del rapporto seguita dalla riassunzione alle dipendenze del cessionario possa violarsi il diritto alla infrazionabilità della anzianità, con conseguenze negative non solo sul piano del trattamento di fine rapporto, ma anche sulla determinazione della anzianità necessaria per l'accesso ai cosiddetti “ammortizzatori sociali” in caso di crisi aziendale (Cass. 2 ottobre 1998, n. 9806).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.