Patto di non concorrenza ed ambito di incidenza

22 Maggio 2014

Si desidera sapere a quali lavoratori è applicabile il patto di non concorrenza e quali attività lavorative può riguardare.

Si desidera sapere a quali lavoratori è applicabile il patto di non concorrenza e quali attività lavorative può riguardare.

Con la stipulazione del patto di non concorrenza il datore di lavoro limita l'attività del prestatore di lavoro per il tempo successivo alla cessazione del rapporto (Cass. 15.5.2007, n. 11104), escludendo per quest'ultimo la possibilità di svolgere legittimamente attività per conto proprio o di terzi in concorrenza con quella esercitata dall'ex datore di lavoro.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. 6.11.2000, n. 14454) la disciplina del patto di non concorrenza è applicabile solo nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato e non è estensibile a rapporti diversi, ancorché caratterizzati da parasubordinazione, cui trova invece applicazione la disciplina dell'art. 2596 c.c. sui limiti contrattuali della concorrenza. Il patto di non concorrenza può riguardare non soltanto i dipendenti che svolgono mansioni direttive o di alto livello, ma anche tutti coloro che, anche se impiegati in compiti di natura esecutiva, tuttavia operino in settori in cui l'imprenditore, in ragione della specifica natura e delle peculiari caratteristiche dell'attività svolta, possa subire un concreto pregiudizio - in termini di penetrazione nel mercato e di capacità concorrenziale - dalla utilizzazione (sia in corso di rapporto che successivamente) da parte dei lavoratori medesimi della lunga esperienza e delle numerose conoscenze acquisite alle sue dipendenze (Cass. 19.4.2002, n. 5691).

La durata del vincolo non può superare i 5 anni per i dirigenti ed i 3 anni per i lavoratori con altre qualifiche.

Il patto può riguardare qualsiasi attività lavorativa che possa competere con quella del datore di lavoro e non deve quindi necessariamente limitarsi alle sole mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto; esso sarebbe peraltro nullo qualora la sua ampiezza fosse tale da comprimere l'esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che ne compromettano ogni potenzialità reddituale (Cass. 4.4.2006, n. 7835).

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