Recesso per giusta causa e questioni di decadenze
23 Maggio 2016
Nel rapporto di agenzia, il preponente non deve fare riferimento a fatti specifici - ai fini della legittimità del recesso - fin dal momento della comunicazione del recesso: è sufficiente che di essi l'agente sia a conoscenza anche aliunde o che essi siano, in caso di controversia, dedotti e correlativamente accertati dal giudice. (Nella specie, il Tribunale ha altresì escluso, mediante una interpretazione costituzionalmente orientata, l'estensione della decadenza - di cui agli artt. 6 legge 604/66 e 32 L. 183/2010 - ai rapporti di agenzia svolti con attività prevalentemente personale, rientranti nell'art. 409 n. 3 c.p.c., perché quelli svolti in forma societaria sarebbero invece esclusi dall'onere di impugnare il recesso e dal successivo deposito del ricorso nei termini decadenziali di cui al suddetto articolo 6). |